La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 marzo 2026, n. 4665, ha stabilito che la compensatio lucri cum damno presuppone l’identità del fatto causativo del danno e del vantaggio: non è, pertanto, detraibile dal risarcimento dovuto dalla cedente al lavoratore, a seguito di cessione di ramo d’azienda dichiarata inefficace, l’incentivo all’esodo riconosciuto dalla cessionaria al lavoratore medesimo in sede di conciliazione contestuale al licenziamento collettivo, trattandosi di vantaggio riconducibile causalmente alla procedura di riduzione del personale della cessionaria e non alla cessione illegittima. La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine dalla cessione di un ramo d’azienda avvenuta nel 2005, successivamente dichiarata nulla con effetti ex tunc, con conseguente reintegrazione del lavoratore presso il cedente nel 2018; nel periodo intermedio il lavoratore aveva prestato attività presso la cessionaria, dalla quale era stato poi licenziato nel 2009 a seguito di procedura di mobilità, accettando contestualmente un incentivo all’esodo pari a 118.600 euro. In sede monitoria il lavoratore aveva richiesto il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite e i giudici di merito avevano detratto tale incentivo ritenendolo aliunde perceptum: tale impostazione viene ribaltata dalla Suprema Corte, che chiarisce in modo netto i presupposti giuridici della detrazione. Innanzitutto, la Corte ribadisce la distinzione tra fase anteriore e successiva alla sentenza di accertamento dell’illegittimità della cessione:
nel periodo compreso tra la messa in mora del datore cedente e la pronuncia giudiziale, il credito del lavoratore ha natura risarcitoria ed è, quindi, soggetto alla regola della compensatio, con possibilità di detrarre quanto percepito aliunde;
diversamente, per il periodo successivo alla sentenza, il credito assume natura retributiva, con esclusione della compensazione e, quindi, irrilevanza di eventuali redditi alternativi.
In secondo luogo, la Corte chiarisce che la nozione di aliunde perceptum, anche alla luce dell’art. 18, St. Lav., riguarda esclusivamente i compensi derivanti da attività lavorative svolte utilizzando la stessa capacità lavorativa liberata dall’illegittima estromissione, escludendo invece somme aventi diversa causa giuridica o non collegate a prestazioni lavorative. Il punto centrale della decisione riguarda proprio la qualificazione dell’incentivo all’esodo: la Cassazione afferma che esso non può essere considerato aliunde perceptum né può essere portato in detrazione ai sensi della compensatio, perché non costituisce un vantaggio derivante dal medesimo fatto illecito (la cessione illegittima), bensì è causalmente riconducibile a un fatto autonomo, ossia la risoluzione del rapporto con la cessionaria nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo; manca, quindi, il requisito fondamentale della coincidenza del fatto generatore del danno e del vantaggio richiesto dall’art. 1223, c.c., per la compensazione. La Corte richiama, infatti, il principio secondo cui il danno risarcibile dev’essere determinato considerando solo gli effetti direttamente riconducibili al fatto illecito, includendo anche eventuali vantaggi soltanto se appartenenti alla medesima serie causale; qualora, invece, il beneficio derivi da una fonte autonoma, esso non incide sulla quantificazione del risarcimento. Applicando tali principi al caso concreto, viene affermato che sono correttamente detraibili le retribuzioni percepite dal lavoratore durante il rapporto di fatto con la cessionaria, poiché rappresentano il corrispettivo dell’utilizzo della medesima capacità lavorativa, mentre non è detraibile l’incentivo all’esodo, che è finalizzato a compensare il danno da perdita dell’occupazione presso la cessionaria e non ha alcun collegamento causale con l’illegittima cessione originaria. Ulteriore profilo di rilievo riguarda la ricostruzione dei rapporti giuridici in caso di cessione nulla: la Corte ribadisce che il rapporto con il cedente permane giuridicamente in vita, sebbene quiescente fino alla declaratoria di inefficacia, mentre quello con il cessionario ha natura meramente fattuale; ne deriva che le vicende estintive del rapporto con il cessionario non incidono sui diritti del lavoratore nei confronti del cedente. Alla luce di ciò, i Supremi giudici cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo gli enunciati principi.