La previsione di un vincolo di non concorrenza riferito non solo al luogo in cui venga fisicamente svolta l’attività concorrenziale ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, integra una violazione del requisito di determinatezza o determinabilità del limite territoriale richiesto dall’articolo 2125 del Codice civile, con conseguente nullità integrale del patto. Così ha deciso il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 2 aprile 2026, pronunciata in sede di reclamo cautelare, revocando l’inibitoria della prima fase. Il collegio ha ritenuto che, nel caso esaminato riguardante un private banker, il riferimento al luogo in cui la prestazione «può essere utilizzata» o «produce i propri effetti» fosse di portata talmente generica da rendere imprevedibile, al momento della stipula, l’estensione del sacrificio richiesto al lavoratore. La ratio dell’articolo 2125 del Codice civile – norma di protezione del prestatore – impone infatti che il lavoratore abbia sicura contezza, al momento della sottoscrizione del patto, dell’ambito territoriale entro il quale dovrà conformare le proprie scelte professionali future. In assenza di tale collegamento oggettivo, viene meno la possibilità di un valido accordo, con effetto demolitorio dell’intero patto. La validità di clausole che riferiscono il vincolo di non concorrenza agli effetti dell’attività prestata risulta, in generale, obiettivamente incerta, tant’è che lo stesso Tribunale riconosce «un orientamento non univoco». In tale contesto, però, la decisione appare piuttosto orientata dal contenuto complessivo delle clausole scrutinate, affette da alcune debolezze strutturali e che includevano nel divieto anche la regione della sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto, nonché quella della precedente assegnazione ove fosse intervenuto un trasferimento da meno di due anni. In una disamina più ampia, tuttavia, va considerato che la dissociazione tra luogo di esecuzione e di produzione degli effetti della condotta concorrenziale assume rilevanza primaria e sempre maggiore nei rapporti con gli ex dipendenti. Nell’attuale contesto economico, in cui la prestazione intellettuale è per definizione delocalizzabile rispetto agli effetti che produce, non sarebbe corretto affermare invariabilmente che il riferimento al «luogo di produzione degli effetti» determini la nullità del patto di non concorrenza. Diversamente, sarebbe sufficiente all’ex dipendente eseguire materialmente l’attività concorrenziale da una postazione esterna all’area pattuita per sottrarsi al vincolo, anche quando le conseguenze si dispieghino sul mercato presidiato dall’ex datore. In tal modo si altererebbe l’assetto di interessi che presiede alla stipula del patto e che prescinde dalla collocazione fisica della prestazione: l’interesse datoriale, infatti, si incentra sulla preservazione della clientela e del mercato da iniziative concorrenziali capaci di raggiungerli anche a distanza. Del resto, l’incremento delle forme di svolgimento di attività lavorative remotizzate rende anche per lo stesso lavoratore sempre meno rilevante il luogo da cui queste vengono rese. Pertanto, se da una parte è corretto evitare clausole eccessivamente generiche e che appaiono illusoriamente di maggiore tutela per il datore, è pur vero che la possibile dissociazione tra esecuzione ed effetti della condotta concorrenziale non può, di per sé, determinare la nullità del patto. Il principio di conservazione degli effetti del contratto richiede uno sforzo interpretativo di tutte le clausole del patto e del loro coordinamento, potendosi dichiararne la nullità soltanto nei casi in cui, dopo aver esperito ogni tentativo di salvaguardare la volontà negoziale delle parti nonché l’utilità economico-sociale del contratto, sia obiettivamente impossibile desumere in concreto l’ampiezza territoriale del vincolo. Per rendere il patto meno sensibile alle possibili censure di indeterminatezza, si possono valutare varie soluzioni:
limitare il vincolo territoriale a specifiche aree geografiche ben identificate (Stati, Regioni, Province), evitando riferimenti a luoghi non conoscibili al momento della conclusione del patto;
affiancare, e non sostituire, al parametro geografico anche il divieto di svolgere attività rivolta a clienti nominativamente individuati;
definire contrattualmente cosa si intenda per “effetti” dell’attività concorrenziale, agganciandoli a parametri verificabili e soprattutto calando la nozione nel concreto settore di operatività del patto.
Fonte: SOLE24ORE