Il sindacato può fare causa contro chi pubblica annunci di lavoro discriminatori
- 14 Maggio 2026
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Il sindacato può agire direttamente in giudizio contro annunci di lavoro e dichiarazioni pubbliche discriminatorie, anche quando non esiste una vittima individuata nominativamente. È questo il principio affermato dal Tribunale di Trento con la sentenza 53/2026 del 27 aprile che ha riconosciuto la legittimazione della Cgil del Trentino ad agire contro alcune dichiarazioni ritenute discriminatorie rese da uno chef stellato sui social media. Secondo il giudice, il sindacato può intervenire quando frasi o comportamenti producono un effetto “dissuasivo” nei confronti di una categoria indistinta di lavoratori, scoraggiandone l’accesso al lavoro per ragioni legate alle opinioni politiche, all’orientamento sessuale o ad altri fattori protetti dalla normativa antidiscriminatoria. La vicenda nasce da un annuncio pubblicato su Facebook nel luglio 2025, nel quale lo chef ha scritto di selezionare personale per un hotel in Trentino precisando: «Sono esclusi comunisti/fancazzisti», oltre a fare riferimento a «persone con problematiche…di orientamento sessuale». Le dichiarazioni avevano avuto ampia diffusione sui social e sui media nazionali. La Cgil del Trentino ha promosso un’azione antidiscriminatoria in base all’articolo 28 del Dlgs 150/2011, sostenendo che tali dichiarazioni violassero il Dlgs 216/2003, norma che attua la direttiva europea 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro. Il nodo centrale del giudizio riguardava proprio la possibilità per il sindacato di agire in assenza di lavoratori specificamente individuati. Sul punto, il Tribunale richiama l’articolo 5 del Dlgs 216/2003, che attribuisce alle organizzazioni sindacali la legittimazione ad agire non solo in nome del singolo discriminato, ma anche nei casi di discriminazione collettiva, quando non sia possibile identificare immediatamente i soggetti lesi. Secondo il giudice, il sindacato esercita in questi casi una sorta di rappresentanza “ex lege” di interessi collettivi omogenei, coerente con le finalità statutarie di contrasto alle discriminazioni. La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, in particolare i casi Feryn, Asociatia Accept e NH, nei quali è stato affermato che anche semplici dichiarazioni pubbliche possono integrare una discriminazione se sono idonee a scoraggiare determinate categorie di persone dal candidarsi per un lavoro. Il Tribunale ha quindi ritenuto che le frasi pronunciate dallo chef integrassero una forma di discriminazione indiretta, poiché introducevano criteri di preferenza fondati non su capacità professionali ma su convinzioni personali e orientamento sessuale. Quanto alle conseguenze, la sentenza ha ordinato al cuoco di non reiterare dichiarazioni analoghe e di non inserire in futuro riferimenti discriminatori negli annunci di selezione del personale. Inoltre il giudice ha disposto il risarcimento del danno in favore della Cgil del Trentino, ritenendo necessario applicare una misura effettiva e dissuasiva, come richiesto dal diritto europeo antidiscriminatorio. È stata infine ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a spese del resistente, su un quotidiano nazionale e sul sito internet utilizzato per promuovere la propria attività.
Fonte: SOLE24ORE