Il Tribunale di Milano, con Ordinanza collegiale 2 aprile 2026, si è pronunciato in sede di reclamo su un’inibitoria concessa in via cautelare all’esito di un giudizio ex art. 700 c.p.c., affrontando la questione della validità di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. contenente una cd. clausola di "remotizzazione". La decisione offre un significativo spunto di riflessione sulla formulazione dei patti di non concorrenza nell’era digitale ove l’elemento contrattuale della “sede” di lavoro è diventato ormai più incerto e sfuggente per determinate tipologie di lavoro, con le evidenti ricadute negoziali circa la necessità di garantire che i vincoli imposti al lavoratore nell’ambito del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. siano sempre determinati o, quantomeno, determinabili ex ante. Nel caso specifico, infatti, il Tribunale meneghino ha riformato la decisione della fase cautelare, dichiarando la nullità per indeterminatezza del limite territoriale del patto di non concorrenza, in quanto esteso anche al “luogo in cui [l’attività] produca in tutto o in parte i propri effetti”. La controversia trae origine dal reclamo proposto da un lavoratore, ex dipendente di una società, avverso l’ordinanza con la quale il Giudice della fase cautelare aveva disposto l’inibizione dallo svolgimento di attività lavorativa in favore di un’azienda concorrente, in presunta violazione del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti ai sensi dell’art. 2125 c.c.. Il lavoratore, nel chiedere la riforma dell’ordinanza, ha eccepito, tra i vari motivi, l’invalidità del patto per indeterminatezza e indeterminabilità del suo limite territoriale. La clausola oggetto di contestazione (punto 3 del patto) prevedeva un vincolo geografico esteso alla Svizzera, al Lussemburgo e, per l’Italia, alle regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. A questa delimitazione si aggiungeva una clausola “mobile”, che estendeva il vincolo anche alla diversa regione italiana di ultima assegnazione del lavoratore e a quella precedente, qualora il trasferimento fosse avvenuto da meno di due anni. Ma l’aspetto più controverso, tuttavia, risiedeva in un ulteriore paragrafo della medesima clausola, che, in considerazione delle moderne tecnologie, estendeva il divieto non solo al luogo di svolgimento fisico dell'attività, ma anche “al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti”, a prescindere dalla sua presenza fisica in tale luogo e a prescindere dalla sede dei soggetti concorrenti. La difesa del lavoratore ha sostenuto che una simile pattuizione rendesse il limite geografico del tutto indeterminato, con conseguente nullità dell'intero patto ai sensi dell'art. 2125 c.c.. Nullità del patto per indeterminatezza del limite territoriale: le clausole di "remotizzazione". È bene ricordare che l’art. 2125 del c.c. subordina la validità del patto di non concorrenza alla sussistenza di specifici requisiti, tra cui la previsione di un corrispettivo e la delimitazione del vincolo entro precisi limiti di oggetto, tempo e luogo. L’orientamento predominante della giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che tali requisiti devono essere determinati o, quantomeno, determinabili sin dal momento della stipulazione del patto, al fine di consentire una corretta formazione del consenso del lavoratore. La ratio di tale rigore normativo risiede nella necessità garantire un sostanziale bilanciamento tra i contrapposti interessi del datore di lavoro a proteggere il proprio patrimonio aziendale e del lavoratore alla libera esplicazione della propria professionalità, diritto che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali vigenti, non può essere compresso al punto da pregiudicarne ogni potenzialità reddituale. Il lavoratore deve, quindi, avere, fin dal momento in cui forma la sua volontà negoziale assumendosi i relativi obblighi derivanti dal patto, "sicura contezza... della area geografica in relazione alla quale si esplicherà il vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative" (cfr. Cass. 13050/2025). In questo contesto si inserisce la problematica delle cd. clausole di "remotizzazione" (o "degli effetti"), sempre più frequenti nei patti di non concorrenza, specialmente in settori come quello finanziario, bancario e tecnologico. Tali clausole, facendo leva sulla dissociazione tra luogo di esecuzione della prestazione e luogo di produzione dei suoi effetti economici, mirano ad estendere il vincolo territoriale oltre la semplice presenza fisica del lavoratore. Come evidenziato dal Tribunale di Milano, simili pattuizioni possono facilmente condurre a una violazione dell’art. 2125 c.c. per indeterminatezza del limite di luogo. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la clausola che estende il divieto al luogo in cui la prestazione “può essere utilizzata” o dove “produca in tutto o in parte i propri effetti” sia affetta da “evidente genericità” e renda la limitazione territoriale “piuttosto incerta”. Il lavoratore, infatti, non sarebbe in grado di prevedere con un margine di ragionevole certezza in quali territori la sua attività potrebbe essere considerata produttiva di “effetti”, anche parziali, per un’azienda concorrente, con una conseguente e inaccettabile compressione della sua libertà professionale. La conseguenza di tale indeterminatezza è la nullità dell’intero patto. Sul punto è opportuno ricordare che la Corte di Cassazione (Cass. 10679/2024) ha chiarito che i requisiti di cui all'art. 2125 c.c. sono essenziali e che la loro mancanza determina la nullità totale del patto, senza che si possa applicare la disciplina della nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c. Come affermato nella stessa ordinanza in commento, citando la Suprema Corte: "l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola”. Accogliendo il reclamo del lavoratore, il Tribunale di Milano ha, pertanto, riformato l’ordinanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris necessario per la concessione dell’inibitoria, proprio in ragione della nullità del patto di non concorrenza. Il Collegio ha fondato la propria decisione sulla violazione del requisito della determinatezza del limite geografico, richiamando anche un proprio precedente conforme (Ordinanza 24 novembre 2023) su una clausola analoga:
“... ritiene il Collegio che il patto è affetto da nullità per violazione delle regole fissate dall’art. 2125 c.c. Innanzi tutto, si deve registrare una patente violazione del limite geografico. Così come formulato il patto non ha limiti geografici in quanto è vincolante non solo con riferimento al luogo in cui sarebbe stata effettuata l’attività lavorativa da parte della lavoratrice ma anche il luogo in cui essa, in tutto o in parte, verrà utilizzata”. Il Tribunale ha sottolineato come i riferimenti al “luogo in cui la prestazione “può essere utilizzata” e agli “effetti” prodotti “in tutto o in parte"” siano talmente generici da impedire una reale prevedibilità per il lavoratore, rendendo di fatto il limite di luogo indeterminabile. In definitiva, il Tribunale, facendo perspicua applicazione del principio della “ragione più liquida”, ha ritenuto assorbita la disamina degli altri motivi di reclamo, così come ogni valutazione in merito al periculum in mora, stante il riscontro negativo del fumus boni iuris. Anche la decisione di compensare le spese di lite, infine, testimonia la complessità della materia posto che il Tribunale stesso ammette la presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL