Licenziamento nullo se pretestuoso e basato su addebiti generici
- 14 Maggio 2026
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13711 dell'11 maggio 2026, ha confermato la nullità di un licenziamento ritorsivo mascherato da ragioni disciplinari. Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato per addebiti generici come "negligenza ripetuta", "disinteresse generale verso l'azienda" e "mancata disponibilità nella flessibilità dell'orario di lavoro". La Corte ha ritenuto che tali contestazioni fossero pretestuose e ha valorizzato, quali indizi del reale motivo illecito, l'insofferenza datoriale verso le legittime richieste del dipendente di rispettare l'orario contrattuale. L'azienda, infatti, faceva un "uso esagerato" del lavoro straordinario, tanto da essere stata sanzionata dall'Ispettorato del Lavoro, e pretendeva una disponibilità incondizionata dal lavoratore. Il licenziamento è stato quindi considerato un'illegittima reazione datoriale, finalizzata unicamente a "disfarsi di un lavoratore sgradito”. La Cassazione ha concluso che, in presenza di una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, il motivo ritorsivo può ritenersi provato in via presuntiva, con conseguente nullità del recesso.