Agevolazioni contributive, il possesso del Durc deve essere continuativo e ininterrotto

Agevolazioni contributive, il possesso del Durc deve essere continuativo e ininterrotto

  • 14 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
In conformità al quadro normativo delineato dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, la fruizione delle agevolazioni contributive è strettamente subordinata alla sussistenza della regolarità previdenziale certificata dal Durc. Sotto il profilo dogmatico, al documento unico di regolarità contributiva va riconosciuta natura di atto di certazione e non valore costitutivo del diritto; ne consegue che l’eventuale omissione dell’Inps nel segnalare le anomalie ostative al rilascio del documento non determina l’inesigibilità delle pretese contributive derivanti dall’inadempimento degli obblighi datoriali, restando la verifica dei presupposti di fatto e di diritto demandata alla cognizione del giudice. A ribadirlo è la Corte di cassazione (ordinanza 10815/2026), escludendo l’ammissibilità di sanatorie intervenute oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’irregolarità, poiché una regolarizzazione tardiva risulterebbe incompatibile con la ratio della norma, la quale esige una continuità ininterrotta della regolarità contributiva quale requisito essenziale per l’accesso agli sgravi. Nel caso specifico, la rilevazione di una morosità nel febbraio 2018 (data di emissione del Durc negativo) ha integrato gli estremi della decadenza dai benefici contributivi goduti dal datore di lavoro, a nulla rilevando l’esiguità degli importi contestati. Come sancito dal giudice di merito e confermato dalla Cassazione, occorre peraltro considerare che l’articolo 1, comma 1175, ha efficacia precettiva di portata generale che non ammette deroghe o distinzioni basate sulla categoria di appartenenza o sul settore merceologico del datore di lavoro, elevando il possesso del documento unico di regolarità contributiva a presupposto indefettibile e trasversale per l’accesso a qualunque beneficio normativo e contributivo previsto dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Nel caso specifico, non potendosi escludere che l’agevolazione oggetto di controversia fosse riconducibile all’ambito dei benefici contributivi, il ricorso del datore di lavoro avverso il mancato accoglimento delle proprie ragioni di opposizione all’avviso di addebito ricevuto dall’Inps, fondato su contestazioni relative alle tempistiche di emissione del Durc, è stato quindi rigettato.

Fonte: SOLE24ORE