Responsabilità dell’RSPP e del datore di lavoro in relazione al DVR

Responsabilità dell’RSPP e del datore di lavoro in relazione al DVR

  • 14 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 16359 del 6 maggio 2026, la Corte di Cassazione Penale ha confermato la condanna di un datore di lavoro e di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per omicidio colposo, offrendo importanti chiarimenti sulle rispettive responsabilità in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La Corte ha definito il DVR un "atto di autonormazione" che deve passare da una fase conoscitiva a una operativa di gestione del rischio. Per essere un efficace strumento operativo, il DVR non può limitarsi a indicare categorie generali di rischio (es. "rischio di investimento"), ma deve analizzare e governare i rischi specifici connessi alle singole fasi dell'attività lavorativa (es. "rischio di investimento nel caso di accensione del motore a cabina ribaltata"). La redazione del DVR è un processo collaborativo. L'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, obbligato non delegabile, effettui la valutazione in collaborazione con l'RSPP, il quale apporta le necessarie competenze tecnico-scientifiche per l'analisi e la gestione del rischio. Sebbene l'RSPP svolga un ruolo di consulenza e non gestionale, egli ha un preciso obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico, collaborando con il datore di lavoro nell'individuazione dei rischi.  Di conseguenza, l'RSPP può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, per infortuni oggettivamente riconducibili a una situazione pericolosa che aveva l'obbligo di conoscere e segnalare.