Lavoratore impiegato in altro Stato UE: sono ammissibili criteri diversi ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione?
- 11 Maggio 2026
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Con la Sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C-116/25 , la Corte di Giustizia UE interviene in un caso che ha visto una cittadina bulgara svolgere attività lavorativa stagionale in Spagna per un ristretto periodo temporale (28 giorni), per poi rivolgersi alle autorità competenti bulgare per ottenere l' indennità di disoccupazione . La questione riguarda, nello specifico, se sia conforme al diritto UE la presenza di regimi nazionali differenziati a seconda che il diritto all'indennità sia maturato interamente presso lo Stato di residenza ovvero in tutto o in parte presso uno Stato membro differente. La CGUE precisa anzitutto che il Regolamento CE 883/2004 si rivolge agli istituti competenti dello Stato membro di ultima occupazione , e quindi sussiste solo per esso l'obbligo di tenere conto esclusivamente della retribuzione percepita durante l'ultima attività lavorativa. Di conseguenza, è legittimo per lo Stato di residenza adottare diversi criteri di calcolo dell'indennità, anche per un periodo di riferimento diverso. Inoltre, la Corte afferma che è ammissibile una disposizione nazionale che stabilisca norme diverse per chi abbia lavorato solo sul territorio nazionale e chi invece abbia lavorato anche in uno Stato membro, poiché in tal modo si evita che i periodi di lavoro svolti all'estero possano risultare irrilevanti o addirittura penalizzanti, dunque gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità nella definizione dei criteri di calcolo dell'indennità di disoccupazione , sempre nel rispetto delle finalità di cui al Regolamento citato e in vista della garanzia del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.