Il "Tempo Tuta" è orario di lavoro a tutti gli effetti, anche per il pagamento dei contributi
- 11 Maggio 2026
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13040 del 6 maggio 2026, ha ribadito un principio di grande rilevanza per il settore sanitario, ma valevole anche per altri settori. Il tempo che il personale (infermieri, OSS, fisioterapisti) impiega per indossare e dismettere la divisa aziendale deve essere considerato orario di lavoro e, come tale, retribuito. Nel caso di specie, una casa di cura contestava un accertamento INPS/INAIL che aveva incluso nel calcolo dell'imponibile contributivo il tempo dedicato alla vestizione/svestizione, avvenuta prima della timbratura in entrata e dopo quella in uscita. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, specificando che l'obbligo di cambiarsi sul posto di lavoro non necessita di una disposizione esplicita del datore. In ambito sanitario, tale obbligo deriva implicitamente da "superiori esigenze di sicurezza ed igiene", a tutela della salute pubblica e dell'incolumità dei lavoratori stessi. Questa "eterodirezione implicita" rende l'attività di vestizione funzionale alla prestazione e, di conseguenza, parte integrante dell'orario di lavoro. Questo orientamento è cruciale per i datori di lavoro, poiché il "tempo tuta" incide non solo sulla retribuzione, ma anche sulla base di calcolo dei contributi previdenziali e sulla quantificazione del lavoro straordinario, rendendo fondamentale una corretta gestione di tali tempi per prevenire contenziosi e sanzioni.