La Corte di Cassazione, con Ordinanza 10 aprile 2026 n. 9057, ha affermato che il somministratore è responsabile nei confronti dell’ente previdenziale per le differenze contributive qualora l’utilizzatore abbia adibito i lavoratori in missione allo svolgimento di mansioni superiori senza averlo previamente comunicato al formale datore di lavoro (Agenzia per il lavoro). Dall’accertata esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi da parte dell’agenzia per il lavoro consegue, inoltre, la decadenza di quest’ultima dal diritto di fruire degli sgravi, con riferimento a tutta la compagine aziendale. Nel corso di un’ispezione effettuata nei confronti di un’impresa utilizzatrice erano state rilevate, tra l’altro, violazioni previdenziali conseguenti allo svolgimento da parte di un gruppo di lavoratori somministrati (in missione) di mansioni superiori rispetto a quelle comprese nel loro livello di inquadramento. Gli addebiti contributivi erano, quindi, stati estesi all’agenzia di somministrazione, alla quale erano stati, altresì, revocati gli sgravi contributivi con riferimento all’intera forza lavoro. In primo grado, il Tribunale aveva accolto le prospettazioni dell’agenzia per il lavoro, escludendo sia la responsabilità solidale di quest’ultima per gli aspetti inerenti all’esecuzione delle prestazioni sia la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fruite. Nel secondo grado di giudizio, la decisione è stata ribaltata sul presupposto che, per le obbligazioni previdenziali, l’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, resta, in ogni caso, obbligato in via principale. Dall’accertata sussistenza della responsabilità dell’agenzia per il lavoro per le violazioni previdenziali, secondo il giudice del gravame, consegue, inoltre, la perdita del diritto del somministratore a godere delle agevolazioni contributive relative a tutto il personale, per il periodo oggetto di accertamento ispettivo. Chiamata a decidere sulla legittimità della decisione, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice d’appello, evidenziando che nella fattispecie della somministrazione la titolarità formale del rapporto di lavoro resta in capo all’agenzia per il lavoro, mentre la prestazione lavorativa è resa dal lavoratore somministrato in favore dell’utilizzatore. Quest’ultimo, tuttavia, è soggetto estraneo al rapporto di lavoro (pur esercitando “di fatto” i poteri di direzione e controllo sui lavoratori in missione). Pertanto, gli obblighi (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali) connessi alla prestazione lavorativa restano in capo al somministratore. Solo come forma di protezione e maggior tutela per i lavoratori in missione, il nostro ordinamento prevede, accanto alla responsabilità diretta del datore di lavoro/somministratore, un regime di solidarietà tra somministratore e utilizzatore per la corresponsione dei trattamenti retributivi e previdenziali. Ad avviso della Suprema Corte, non trova, invece, applicazione al caso di specie la previsione (art. 23 c. 6 D.Lgs. 276/2003 applicabile ratione temporis, ma con formulazione pressoché sovrapponibile all’attuale art. 35 c. 5 D.Lgs. 81/2015) per cui l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore in missione occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori, nell’ipotesi in cui il medesimo utilizzatore non abbia dato immediata notizia scritta al somministratore della modifica delle mansioni. Osserva la Corte di Cassazione che la formulazione letterale della norma è cristallina nell’introdurre un regime di responsabilità esclusiva a carico dell’utilizzatore per le sole differenze retributive spettanti al lavoratore somministrato (o per il risarcimento del danno in caso di adibizione a mansioni inferiori). La norma non estende, invece, l’eccezione del regime di esclusiva responsabilità dell’utilizzatore anche per le differenze contributive, le quali, pertanto, restano in capo al somministratore, quale obbligato principale. Pertanto, nel caso in commento, il somministratore resta responsabile in via principale dell’irregolarità contributiva. Perdita degli sgravi contributivi. Sotto altro profilo, la Suprema Corte evidenzia che l’accertamento dell’irregolarità contributiva comporta la decadenza del somministratore dal diritto agli sgravi contributivi con riferimento all’intera forza lavoro. La possibilità di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1 c. 1175 L. 296/2006) è subordinata, infatti, al possesso del DURC e al rispetto “degli altri obblighi di legge”. In altri termini, un’impresa “virtuosa” può accedere al sistema dei benefici solo ove siano accertati, contestualmente, la costante regolarità contributiva e il pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge. Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, in difetto di regolarità della posizione contributiva in capo al datore di lavoro o di violazione “degli altri obblighi di legge”, opera necessariamente una decadenza generale dal diritto di fruire dei benefici, con riferimento a tutta la compagine aziendale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL