Sospensione del collocamento obbligatorio e licenziamento
- 7 Dicembre 2022
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Se da un lato la sospensione degli obblighi di assunzione consente al datore di non assumere lavoratori per mantenere o integrare la quota obbligatoria prevista dalla legge, dall'altro non legittima i licenziamenti dei lavoratori disabili. Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza 35035 del 29 novembre 2022. La Corte di cassazione ha rigettato le pretese datoriali, ricordando che, a mente dell'articolo 10, comma 4, della legge 68/1999 il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti di un lavoratore occupato obbligatoriamente è annullabile qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'articolo 3 della medesima legge. La ratio di tale disposizione, ricorda la Corte, nel quadro delle azioni di promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, è quella di evitare che, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, l'imprenditore possa superare i limiti imposti dalla normativa a tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie protette. Pertanto la Suprema corte conclude sottolineando come «la sospensione degli obblighi di assunzione consente all'azienda di non assumere lavoratori per mantenere o per reintegrare la quota obbligatoria prevista dalla legge e, quindi, di ritrovarsi legittimamente al di sotto della quota di riserva, senza però per questo legittimarla ad effettuare licenziamenti nell'ambito dei lavoratori disabili».