L’INAIL, con la Circolare 8 maggio 2026 n. 19, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della nuova disciplina sulle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo. In particolare, la Circolare recepisce le novità introdotte dal cd. Collegato Lavoro (L. 203/2024) dai successivi decreti ministeriali attuativi, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato: la possibilità di estendere il piano di ammortamento dai precedenti 24 mesi fino a un massimo di 60 rate mensili (la stessa novità si applica anche ai contributi INPS). Ambito di applicazione, tipologie di rateazione e debiti rateizzabili. La nuova regolamentazione riguarda esclusivamente i debiti per premi e accessori (sanzioni civili e interessi) dovuti a titolo di omissione o evasione, a condizione che non siano ancora stati affidati agli agenti della riscossione. La novità si applica a tutte le gestioni, inclusa la gestione Navigazione. Il presupposto unico per l’accesso al beneficio è la dichiarazione da parte del datore di lavoro di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In base all'importo del debito, si distinguono due casistiche:
per i debiti fino a 500.000 euro, il piano di ammortamento può arrivare fino a un massimo di 36 rate mensili.
per i debiti superiori a 500.000 euro, è possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili.
Possono rientrare nella dilazione anche le rate dell’autoliquidazione annuale e i debiti maturati durante le procedure di composizione della crisi d'impresa. Oltre ai debiti scaduti, l’Istituto ha mantenuto la facoltà di rateizzare i debiti correnti (non ancora scaduti), purché:
l’istanza sia presentata entro l’ultimo giorno utile per il pagamento;
non vi siano altri debiti scaduti insoluti.
Per l’accoglimento dell’istanza di rateazione devono sussistere precise condizioni:
la singola rata, comprensiva di interessi, non può essere inferiore a 150 euro.
devono essere inseriti tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza.
non deve esserci più di una rateazione in corso concessa sotto la medesima disciplina.
il debitore non deve aver subito provvedimenti di revoca nei 6 mesi precedenti.
Presentazione dell'istanza e aspetti procedurali. L’istanza di rateazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il servizio “Istanza di rateazione” sul portale INAIL. All’interno della domanda, il datore di lavoro deve riconoscere il debito in modo esplicito e incondizionato e rinunciare a eventuali giudizi di opposizione o eccezioni giudiziali. Il procedimento amministrativo, spiega l'INAIL, è inoltre strutturato per essere compatibile con i tempi del DURC online. L’Istituto si impegna infatti a concludere l’istruttoria entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, emettendo il provvedimento e il relativo piano di ammortamento entro 10 giorni; di conseguenza, la regolarità contributiva sarà considerata sussistente dal momento in cui la rateizzazione è concessa e si perfeziona con il pagamento della prima rata. Oneri finanziari e regime sanzionatorio. Il tasso di interesse applicato alle rate è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema (fissato dalla BCE) vigente alla data della domanda, maggiorato di 2 punti percentuali. Si tratta di una novità importante: l'aliquota di maggiorazione era precedentemente del 6%, ed è stata ridotta dal DL 38/2026, con decorrenza dal 28 marzo 2026. Annullamento e revoca del piano. Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro il termine stabilito comporta l'annullamento automatico della rateazione e l’immediata iscrizione a ruolo dell’intero debito, senza possibilità di presentare una nuova istanza per lo stesso carico. La revoca della rateazione interviene, invece, in caso di:
mancato o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, successive alla prima;
formazione di nuovi debiti nel corso della rateazione (il debitore deve rimanere corrente con i versamenti futuri);
revoca di una rateazione concomitante (se il debitore ne ha due attive, la caduta di una trascina con sé anche la seconda).
Le nuove norme si applicano alle istanze presentate dalla data di pubblicazione della circolare sul sito istituzionale. Tuttavia, per le domande presentate tra il 12 gennaio 2025 e e l'8 maggio 2026 (data di pubblicazione della circolare), i debitori possono richiedere la rideterminazione del numero di rate in base ai nuovi e più favorevoli limiti temporali.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL