Un contratto rappresentativo non può sostituire quello chiesto dall’appalto

Un contratto rappresentativo non può sostituire quello chiesto dall’appalto

  • 8 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
La sentenza della Corte di cassazione 11270/2026 afferma che quando il capitolato impone all’appaltatore di applicare il Ccnl “di settore”, tale vincolo è opponibile anche all’aggiudicatario che applichi un contratto collettivo diverso firmato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La decisione interviene su una questione che si presenta con crescente frequenza nella gestione dei contratti di appalto. Nel caso in esame, il contratto per il servizio di raccolta rifiuti stipulato dalla committente (che svolgeva la propria attività nell’ambito dei servizi ambientali e che applicava il Ccnl Federambiente) conteneva una disposizione che vincolava l’aggiudicataria ad applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal Ccnl «del settore dei servizi ambientali». L’aggiudicataria — una cooperativa sociale — ha invece applicato il Ccnl Cooperative sociali, coerentemente con la sua natura. I lavoratori impiegati nell’appalto dalla cooperativa hanno quindi chiesto l’adeguamento retributivo al Ccnl Assoambiente Fise. La Corte d’appello di Venezia ha rigettato la domanda dei lavoratori facendo leva su due argomenti: 
il riferimento ai “servizi ambientali” non identificava un contratto collettivo specifico, non potendosi operare un rinvio per relationem al Ccnl Federambiente o Assoambiente; 
il Ccnl cooperative sociali era firmato da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il che escludeva sia la natura di contratto “pirata”, sia un contrasto con l’articolo 36 della Costituzione. 
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha censurato questa impostazione, valorizzando il contesto e la funzione economica della clausola del contratto d’appalto, attraverso il criterio ermeneutico dello “scopo pratico” e della “causa concreta” del negozio giuridico. Il punto dirimente è il seguente: la committente ha inserito nel capitolato una clausola che vincolava espressamente l’aggiudicataria al rispetto del trattamento economico del Ccnl applicato in quel settore, con il chiaro obiettivo di garantire la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara in ossequio al principio di concorrenza. Consentire all’aggiudicataria di applicare un contratto diverso avrebbe vanificato questa finalità, trasformando il minor costo del lavoro in uno strumento di alterazione della concorrenza. Pertanto, quando le parti di un contratto di appalto hanno già individuato il parametro retributivo di riferimento, quella scelta negoziale non può essere ignorata dall’aggiudicataria surrogandola con un diverso contratto collettivo, ancorché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La sentenza riafferma, quindi, la necessità di una particolare attenzione da parte degli operatori nella redazione e nell’applicazione delle clausole del contratto di appalto in materia di trattamento economico dei lavoratori. Clausole apparentemente neutre — come quella che richiama genericamente il Ccnl “di settore” — possono generare contenziosi di significativa portata, con potenziali pretese retributive dei lavoratori impiegati nell’appalto. Da una formulazione imprecisa o ambigua possono derivare oneri economici rilevanti tanto per il committente, chiamato a rispondere in solido, quanto per l’appaltatore, esposto a domande di adeguamento retributivo.

Fonte: SOLE24ORE