Licenziamento ingiurioso solo se offensivo o pubblicizzato

Licenziamento ingiurioso solo se offensivo o pubblicizzato

  • 8 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
Il licenziamento ingiurioso ricorre solo in presenza di particolari modalità offensive o forme date al provvedimento ingiustificate e lesive della pubblicità. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 11929/2026 del 30 aprile. Un lavoratore è stato licenziato tre volte in pochi mesi, due volte per giusta causa e una volta per giustificato motivo oggettivo, per mezzo di provvedimenti tutti dichiarati illegittimi, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori e condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da licenziamento ingiurioso. La Corte territoriale ha confermato sia l’illegittimità che il profilo ingiurioso dei licenziamenti, in virtù della manifesta infondatezza delle ragioni poste alla base dei provvedimenti, già nota al datore di lavoro, della reiterazione dei recessi e della prevedibile notorietà che gli stessi avrebbero avuto nell’ambiente di lavoro del dipendente. Di conseguenza, oltre a confermare la tutela reintegratoria, la Corte ha condannato la società a risarcire al dipendente il danno non patrimoniale da licenziamento ingiurioso, quantificato in 50.000 euro. La società ha presentato ricorso in cassazione contestando la natura ingiuriosa attribuita al recesso sulla base della sua illegittimità, in assenza di alcuna prova con riguardo al profilo attinente alla forma o pubblicità di carattere offensivo. La Suprema corte ha accolto il ricorso. In via preliminare, la Corte ha ricordato che l’indennità prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto è finalizzata a risarcire il danno intrinsecamente connesso all’impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa, senza precludere al lavoratore il diritto al risarcimento per aver subito, a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione, danni ulteriori alla propria professionalità o immagine. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Cassazione ha rammentato che l’ulteriore risarcimento spetta in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, che ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di recesso, con onere della prova a carico del lavoratore. Pertanto non è possibile identificare il carattere ingiurioso di un licenziamento con la sua illegittimità (Cassazione 22391/2023), come erroneamente fatto dalla Corte territoriale. I giudici di merito, infatti, avevano ravvisato il carattere ingiurioso del licenziamento nella gravità degli addebiti, poi rivelatisi infondati, non su elementi ulteriori e legati alle modalità di contestazione o a diverse concorrenti circostanze. Con particolare riferimento alla diffusione della notizia nell’ambiente di lavoro, la Cassazione ha escluso che fosse attribuibile a un comportamento illegittimo della società, ma alla mera necessità di ritirare il badge di ingresso nello stabilimento, conseguente alla cessazione del rapporto. Di conseguenza, la Suprema corte ha escluso la configurabilità di danni ulteriori rispetto a quelli già oggetto di tutela a opera dell’articolo 18, comma 4, legge 300/1970, in virtù dei comportamenti e fatti in rilievo e in assenza di diverse allegazioni introdotte dal lavoratore.

Fonte: SOLE24ORE