Inidoneità alla mansione? Il demansionamento non è automatico

Inidoneità alla mansione? Il demansionamento non è automatico

  • 8 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
Il lavoratore veniva adibito a mansioni inferiori per via del suo stato di salute incompatibile con le mansioni svolte fino a quel momento. Dopo aver manifestato la sua insoddisfazione per le nuove mansioni, il lavoratore deduceva di essere stato vittima di vessazioni e atti discriminatori integranti il ​​mobbing che gli avevano procurato dei danni alla salute . I Giudici del merito accertavano l'avvenuto demansionamento e riconoscevano un importante risarcitorio anche per il mobbing. In risposta al ricorso proposto dalla società, la Corte di Cassazione , con l' Ordinanza n. 12547 del 4 maggio 2026 , conferma la decisione impugnata, evidenziando che il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a nuove mansioni equivalenti rispetto a quelle precedenti e solo ove ciò non sia possibile allora sarà legittima l'adibizione a mansioni inferiori. Nel caso in esame il lavoratore, impiegato come pizzaiolo, era stato dichiarato inidoneo all'attività per via dell'accesso occasionale alle celle frigorifere, ma la società avrebbe potuto conservare le precedenti mansioni inibendo l'accesso alle suddette celle frigorifere, senza demansionarlo. Confermato anche il mobbing, considerata l'ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, la disparità di trattamento rispetto ai colleghi ed i continui e ingiustificati richiami , oltre alla negazione ingiustificata di permessi e al parlare di demansionamento, condotte tutte connotate da dolo e quindi rientranti nel concetto di mobbing.