Il carattere ingiurioso del licenziamento non si identifica con la sua illegittimità
- 8 Maggio 2026
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Il datore di lavoro venne condannato al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del lavoratore derivante da licenziamento ingiurioso , dopo che quest'ultimo era stato licenziato per tre volte in pochi mesi, licenziamenti che erano stati dichiarati tutti illegittimi in sede giudiziaria. Secondo il Giudice del merito, il profilo ingiurioso sarebbe derivato dalla reiterazione dei provvedimenti di recesso per asserite ragioni disciplinari, nonché dalla manifesta infondatezza delle ragioni e dalla prevedibile notorietà che il recesso avrebbe avuto nell'ambiente. A fronte del ricorso proposto dalla società, con l' Ordinanza n. 11929 del 30 aprile 2026 , la Cassazione riforma la decisione impugnata, ribadendo che il carattere ingiurioso del licenziamento non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensiva del recesso . Nel caso in esame, la motivazione della Corte territoriale si era però incentrata sulla gravità dell'addebito, e non su elementi ulteriori e correlati alle modalità con le quali lo stesso era stato contestato oa diverse circostanze concorrenti, senza contare che la diffusione della notizia nell'ambiente di lavoro era stata determinata non da un comportamento illegittimo datoriale, ma da un dato oggettivo, ossia dalla “necessità” di ritirare il badge per l'entrata nello stabilimento. Accolto, quindi, il ricorso del datore di lavoro.