Secondo la Corte di Cassazione, la certificazione dei contratti, disciplinata dagli articoli 75 e seguenti del Dlgs 276/2003, non produce effetti nei confronti dell’Ispettorato del lavoro quale organo di controllo. Questo il recente e innovativo orientamento che si rinviene nella sentenza 11276/2026, con cui i giudici si sono espressi in merito alle contestazioni dell’Ispettorato su un appalto illecito certificato da una commissione priva dei requisiti di legge. Si tratta di un principio che si discosta, in parte, dal contenuto dei documenti di prassi adottati nel tempo dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Infatti l’Inl con la circolare 4/2018, successivamente ripresa dalle note 3861/2019 e 1981/2020, ha fornito istruzioni operative al personale ispettivo intervenendo sulla relazione tra le attività di vigilanza e i contratti di lavoro e/o appalto certificati, atteso che, in base all’articolo 79 del Dlgs 276/2003, gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali (al giudice del lavoro o al Tar), previsti dall’articolo 80. Gli enti che possono validamente certificare un contratto sono esclusivamente gli «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative». Secondo l’Inl, qualora un ispettore verifichi che la certificazione è viziata dalla mancanza dei requisiti di legge richiesti all’ente bilaterale presso cui la commissione di certificazione è istituita, deve eccepirne l’assenza, evidenziando la conseguente inefficacia e irrilevanza del provvedimento di certificazione rispetto all’intero accertamento ispettivo e alle relative sanzioni. Tale irregolarità, secondo l’Inl, può essere rilevata anche nel verbale di contestazione redatto a seguito di verifica ispettiva o, nell’ipotesi in cui tale indicazione risulti assente nel verbale, andrà comunque esplicitata nel corpo dell’ordinanza ingiunzione. Nei casi in cui gli atti di certificazione possano, invece, considerarsi efficaci, in via prudenziale l’Ispettorato ha dato indicazione agli uffici, che riscontrino l’erronea qualificazione del contratto o la difformità nell’esecuzione dello stesso, di valutare l’impugnazione della certificazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 80, adottando comunque il verbale di contestazione, ma con la precisazione che l’efficacia del disconoscimento è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni. La sentenza 11276/2026 da un lato conferma che l’Ispettorato può autonomamente accertare il vizio della irregolare composizione dell’organo di certificazione, senza adire alcun giudice ordinario o amministrativo (non costituendo violazione del procedimento) ed esercitare, quindi, il potere sanzionatorio prescindendo dalla certificazione. Dall’altro, la Cassazione si spinge ben oltre l’orientamento dell’Inl, affermando che l’Ispettorato non rientra tra i soggetti terzi, vincolati dall’atto di certificazione e alla necessaria impugnativa prevista dall’articolo 80 e, pertanto, non risulta obbligato a esperire, prima di adottare il verbale di contestazione, il tentativo di conciliazione. Più precisamente, «non si vede cosa un’autorità pubblica, deputata all’accertamento di violazioni di natura amministrativa in un campo specifico e all’irrogazione delle relative sanzioni, quale una Direzione Territoriale del Lavoro (oggi Ispettorato), possa tentare di “conciliare” innanzi alla stessa “commissione di certificazione”».
Fonte: SOLE24ORE