Appalti pubblici: illegittimo il criterio premiale del trattamento economico minimo per i lavoratori introdotto dalla Regione Toscana

Appalti pubblici: illegittimo il criterio premiale del trattamento economico minimo per i lavoratori introdotto dalla Regione Toscana

  • 8 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
Con la Sentenza n. 60 depositata il 30 aprile 2026 , la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 della Legge della Regione Toscana n. 30/2025 che prevede l'introduzione di un criterio premiale nei bandi di gara consistente nell'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi. Secondo la Consulta, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, posto che nello specifico ambito dei contratti pubblici, l'uniformità di disciplina rappresenta un criterio da osservare poiché normative differenti a livello regionale rischiano di creare dislivelli di regolazione produttiva di barriere territoriali. In tale contesto, il criterio introdotto dalla Regione Toscana, poiché idoneo a produrre effetti diretti sull'esito delle gare e, quindi, anche sulla scelta degli operatori economici di partecipare, si discosta dal modello del rinvio alla contrattazione qualificata quale punto di equilibrio configurato dal Legislatore statale, incidendo sulla concorrenzialità del mercato e violando l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione.