Agenzia delle Entrate: FAQ sulla compensazione dei crediti in caso di responsabilità solidale negli appalti
- 8 Maggio 2026
- Pubblicazioni
Con FAQ del 29 aprile 2026 , l' Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito sulla responsabilità solidale negli appalti ove, in particolare, si chiedeva se il committente e la stazione appaltante , tenute all'effettuazione dei versamenti di contributi e premi assicurativi in nome e per conto del soggetto affidatario inadempiente utilizzare possono, a tal fine, crediti in compensazione tramite modello F24 . Nel rispondere negativamente alla domanda, l'Agenzia afferma che, allo scopo di individuare i soggetti coinvolti nell'operazione, i versamenti di cui trattasi sono effettuati, tramite modello F24, indicando:
come codice fiscale del contribuente (cd primo codice fiscale) il soggetto inadempiente;
come “secondo codice fiscale” il soggetto che effettua il versamento, unitamente al codice identificativo “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”.
In tali eventualità, colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto e di conseguenza non può utilizzare crediti in compensazione , in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell'articolo 1 del D.Lgs. N. 124 del 2019, che dispone il divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti.