Demansionamento e Mobbing per il lavoratore inidoneo
- 8 Maggio 2026
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12547 del 4 maggio 2026, ha confermato la condanna di un'azienda per aver illegittimamente demansionato e posto in essere condotte di mobbing nei confronti di un dipendente. Nel caso di specie, un lavoratore, a seguito di una visita medica che lo dichiarava inidoneo a mansioni specifiche (che comportavano l'accesso a celle frigorifere), veniva assegnato a compiti di livello inferiore rispetto al suo inquadramento. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: in caso di sopravvenuta inidoneità, l'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti.
L'assegnazione a mansioni inferiori è legittima solo qualora il datore di lavoro provi l'impossibilità di ricollocare il dipendente in mansioni di pari livello, prova che nel caso in esame non è stata fornita. Inoltre, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del mobbing. A seguito delle lamentele del lavoratore per il demansionamento, l'azienda ha posto in essere una serie di comportamenti vessatori, sistematici e prolungati, quali:
• Ingiustificata ed eccessiva attività di controllo;
• Disparità di trattamento rispetto ai colleghi;
• Continui ed immotivati richiami;
• Immotivata negazione di permessi.
Queste condotte, valutate unitamente al demansionamento, sono state ritenute prova dell'intento persecutorio e hanno causato un danno alla salute del lavoratore, come accertato anche da CTU, con conseguente diritto al risarcimento.