I bonus del 1° maggio sostituiscono quelli del Milleproroghe

I bonus del 1° maggio sostituiscono quelli del Milleproroghe

  • 8 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
Tre bonus contenuti nel decreto 1° maggio (Dl 62/2026) sono, più o meno, gli stessi che vennero introdotti nel 2024 con il decreto Coesione (Dl 60/2024), vale a dire: assunzioni under 35, donne e Zes. Si tratta delle medesime tipologie che abbiamo incontrato nuovamente nella legge di Bilancio per il 2026 (non attuate) e che hanno formato oggetto del decreto Milleproroghe, che ha esteso la validità di quelli del decreto Coesione fino al 30 aprile (giovani e Zes) o al 31 dicembre 2026 (donne). Le tre tipologie hanno una validità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2026. Così facendo si sovrapporrebbero con i bonus estesi dal Milleproroghe che arrivavano al 30 aprile. Ma ciò in realtà non si realizza, in quanto questi ultimi non sono diventati operativi e ora l’articolo 5 del Dl 62/2026 ne cancella la proroga. Un andamento leggermente ondivago, la cui mancanza di certezze rende difficile una valida programmazione e l’affastellarsi di disposizioni nel tempo ci ritorna una realtà operativa in cui ci si deve muovere con cautela al fine di evitare di incorrere in errori. Con il quadro legislativo attuale, chi ha assunto a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, ricorrendone i presupposti (che a suo tempo non conosceva), potrà usufruire dei soli esoneri da ultimo introdotti; ciò vale per le condizioni e per tutte le altre peculiarità. Con il decreto 1° maggio il legislatore sembra intenzionato a proporre elementi caratteristici comuni e più certi tra cui, per esempio che l’incremento occupazionale netto che vale per tutti. Tra le novità emerge anche il fatto che le facilitazioni si rivolgono a soggetti considerati svantaggiati dalla norma comunitaria. Questa scelta ha permesso di considerare gli aiuti compatibili con il mercato interno e, quindi, non si rende necessario chiedere l’autorizzazione alla UE. Dal testo normativo non si evince alcun riferimento a eventuali decreti di attuazione, ma si evidenzia il consueto monitoraggio dei fondi che viene affidato all’Inps cui spetterà il compito di sdoganare definitivamente gli esoneri. Una novità di assoluto rilievo riguarda il condizionamento del riconoscimento delle riduzioni contributive, all’applicazione del “salario giusto” che l’articolo 7, secondo comma, del Dl 62/2026 individua nel trattamento economico complessivo definito dai Ccnl comparativamente più rappresentativi con particolare riguardo al settore di operatività e ad altri parametri. Sul punto, sorvolando sui criteri di identificazione dei Ccnl che presentano le caratteristiche volute dalla norma, va evidenziato che i datori di lavoro che applicano un Ccnl diverso, possono integrare il trattamento economico complessivo e acquisire il diritto agli aiuti. A tal fine si prevede che, dal momento in cui entrerà in vigore la legge di conversione del decreto, le posizioni di lavoro inserite nella piattaforma Siisl dovranno contenere il codice identificativo del Ccnl applicato, la retribuzione riferita alla qualifica e al livello contrattuale corrispondente alla mansione del lavoratore. 
In chiusura, un’occhiatina all’ammontare degli esoneri: 
donne - esonero per un periodo oscillante tra i 12 e i 24 mesi pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con un massimo di 650 euro mensili per dipendente, elevati a 800 euro se la lavoratrice è residente in zona Zes. 
giovani - esonero per un periodo oscillante tra i 12 e i 24 mesi pari al 100% contributi a carico del datore, con un massimo di 500 euro mensili per dipendente, elevati a 650 euro per assunzioni effettuate in unità produttive ubicate in zona Zes. 
Zes - esonero per 24 mesi pari al 100% contributi a carico del datore, con un massimo di 650 euro mensili per dipendente; I datori non devono occupare più di 10 lavoratori e l’assunzione deve avvenire in zona Zes.

Fonte: SOLE24ORE