Nei cambi appalto priorità al reimpiego del personale già impiegato nel servizio

Nei cambi appalto priorità al reimpiego del personale già impiegato nel servizio

  • 8 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
La relazione Anac al bando tipo 1, aggiornata al correttivo del Codice degli appalti pubblici, offre indicazioni di rilievo anche in tema di clausole sociali, confermandone la centralità quale strumento di tutela occupazionale e di promozione delle pari opportunità. In conformità all’articolo 57 del Dlgs 36/2023, per gli affidamenti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera, le stazioni appaltanti sono tenute a inserire nel bando specifiche clausole sociali, quali requisiti necessari dell’offerta. Tali clausole devono essere orientate, tra l’altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché la promozione delle pari opportunità generazionali e di genere e dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate. L’Anac ribadisce che la formulazione delle clausole sociali deve avvenire nel rispetto dei principi eurounitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto della specifica tipologia dell’intervento e dell’organizzazione del servizio. L’ambito di applicazione delle clausole sociali e dei meccanismi premiali previsti dall’allegato II.3 – cui rinvia il comma 2-bis dell’articolo 57 – è esteso alla generalità degli appalti, con la già accennata esclusione dei servizi di natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera. Restano invece esterni all’ambito applicativo delle disposizioni i contratti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse Pnrr, per i quali continuano ad applicarsi le discipline speciali di settore. Quanto alle modalità operative nei cambi di appalto, la relazione chiarisce che, in caso di riduzione del personale da impiegare a seguito di una modifica delle condizioni di esecuzione dell’appalto, l’individuazione dei dipendenti da riassorbire debba avvenire a conclusione di una verifica congiunta con appaltatore e organizzazioni sindacali. In caso di incremento del fabbisogno occupazionale, l’operatore è invece tenuto a garantire prioritariamente l’occupazione del personale già impiegato nel servizio, potendo procedere a nuove assunzioni solo successivamente e nel rispetto delle previsioni del bando. Un profilo particolarmente delicato – ancorché non analizzato nella relazione – riguarda poi il coordinamento tra le clausole sociali inserite nei bandi di gara e quelle previste dalla contrattazione collettiva. Le interferenze tra i due livelli di regolazione possono generare rilevanti criticità applicative, come dimostrato dalla recente giurisprudenza. Emblematico è il caso deciso dal Tribunale del lavoro di Napoli con la sentenza 9103/2025 del 9 dicembre, relativa a un servizio di concessione disciplinato dal Codice degli appalti. La lavoratrice – che rivendicava l’applicazione a suo favore della clausola sociale del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nel servizio – era rimasta esclusa dal riassorbimento alle dipendenze del concessionario subentrante in quanto non inserita negli elenchi del personale da riassorbire allegati al capitolato. Il subentrante si era difeso richiamando la clausola sociale del bando, che prevedeva il riassorbimento limitatamente al personale indicato negli elenchi, formulati con la partecipazione dei sindacati, sul cui costo era stata strutturata l’offerta economica. Il Tribunale, accogliendo il ricorso della lavoratrice, ha valorizzato la clausola sociale del contratto collettivo, che prevedeva l’assunzione di tutto il personale addetto all’appalto e iscritto da almeno sei mesi nel libro unico del lavoro (come, appunto, era la ricorrente), senza alcuna ulteriore condizione, ritenendo inoltre irrilevanti le valutazioni di convenienza economica prospettate dalla società subentrante. Secondo il giudice, infatti, tali profili attengono esclusivamente al rapporto tra stazione appaltante e aggiudicatario e non possono incidere sugli obblighi di salvaguardia occupazionale derivanti dalle clausole sociali inserite nei contratti collettivi. Il quadro che emerge conferma, dunque, come la corretta strutturazione delle clausole sociali dei bandi e il loro coordinamento con la contrattazione collettiva applicabile al personale impiegato nell’appalto rappresentino snodi fondamentali negli affidamenti pubblici.

Fonte: SOLE24ORE