Lavoro stagionale, nessun limite alle proroghe

Lavoro stagionale, nessun limite alle proroghe

  • 8 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
La Corte di cassazione (sezione lavoro, 27 aprile 2026, n. 11269) ha cristallizzato un principio ermeneutico di fondamentale rilevanza per il diritto del lavoro, definendo con precisione i confini applicativi del contratto a tempo determinato nel settore stagionale. I giudici di legittimità hanno infatti statuito che i rapporti di lavoro finalizzati ad attività stagionali, in virtù della deroga esplicita contenuta nell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 81 del 2015, non sono soggetti al limite massimo di durata complessiva del rapporto. Tale esenzione non rimane isolata, ma riverbera i propri effetti anche sulla disciplina delle proroghe: l’inapplicabilità del tetto cronologico massimo comporta, per logica conseguenza giuridica, l’esclusione dal vincolo numerico delle proroghe, attualmente fissato a quattro nell’arco di ventiquattro mesi. L’esegesi condotta dalla Corte muove da un’analisi rigorosa della ratio legis e della struttura letterale dell’articolo 21, comma 1, del medesimo decreto. La norma, infatti, ancora la possibilità di prorogare il termine del contratto alla condizione che la durata iniziale dello stesso risulti inferiore al limite legale prestabilito. Da tale formulazione i giudici hanno dedotto un vincolo di accessorietà tra il limite temporale e quello quantitativo: il contingentamento delle proroghe non costituisce un precetto autonomo e universale, bensì una disposizione strumentale, la cui operatività è subordinata alla vigenza di un tetto massimo di durata. Di conseguenza, laddove l’ordinamento preveda una sottrazione espressa dal limite temporale — come accade appunto per la stagionalità — viene meno il presupposto stesso per l’applicazione delle limitazioni al numero di proroghe esperibili. In questo solco interpretativo, si delinea un regime di marcata flessibilità per le attività stagionali, siano esse individuate dal Dpr 1525 del 1963 o dalle determinazioni della contrattazione collettiva. Tale specificità si manifesta non solo nella libertà dai limiti di durata e di proroga, ma anche nell’esonero da ulteriori vincoli stringenti dell’impianto normativo generale, quali il rispetto dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, i cosiddetti intervalli di stop and go, e i tetti massimi di contingentamento occupazionale. In conclusione, la sentenza 11269 del 2026 riafferma la specialità del lavoro stagionale, sottraendolo a interpretazioni eccessivamente formalistiche. Attraverso questa lettura, la Cassazione chiarisce che il legislatore, nel regolare le proroghe, ha inteso circoscrivere lo spazio di manovra del datore di lavoro solo entro un perimetro temporale definito. Una volta che tale perimetro viene rimosso in ragione della peculiare natura dell’attività prestata, la libertà contrattuale delle parti riacquista una maggiore ampiezza, permettendo una reiterazione del rapporto che non trova ostacolo nel computo aritmetico delle proroghe effettuate.

Fonte: SOLE24ORE