Molestie sessuali e abuso del ruolo: legittima la sospensione disciplinare
- 7 Maggio 2026
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Il Tribunale di Brescia, sez. lavoro, con sentenza 618/2026 del 20 aprile, ha accolto il ricorso proposto da una società di vigilanza per ottenere l’accertamento e la declaratoria di legittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni inflitta a un capo turno, ritenendo provati i comportamenti addebitatigli, consistenti in molestie a sfondo sessuale verso le colleghe e in atteggiamenti aggressivi verso i sottoposti, in quanto atti a turbare la dignità dei lavoratori e l’atmosfera aziendale. Il lavoratore era rimasto contumace in giudizio. Il provvedimento conservativo era stato assunto a seguito dei risultati di una analisi aziendale periodica (c.d. analisi di clima), dalla quale erano emerse molestie verbali e fisiche - palpeggiamenti, frasi allusive di chiaro contenuto sessuale e inviti insistenti - ai danni di due colleghe ed un uso costante di toni dispregiativi e offensivi, con minacce di licenziamento, verso gli altri dipendenti, ad opera del capo turno. Il Giudice ha ritenuto «che il carteggio depositato dalla società e le concordi deposizioni testimoniali assunte nel corso del processo» suffragassero la ricostruzione dei fatti svolta dalla società, considerata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò anche in quanto i testi escussi, giudicati pienamente attendibili, erano in forze all’impresa di sicurezza all’epoca delle vicende per cui è causa e ne avevano conoscenza diretta, o in quanto colleghi del resistente, oppure per aver partecipato all’indagine interna scaturita dall’audit aziendale. Inoltre, è stato evidenziato che dalle deposizioni testimoniali fosse emerso che il capo turno faceva spesso ricorso a insulti per rapportarsi con sottoposti o con altre figure gestionali, assumendo atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, ostentando superiorità e disprezzo, nonché abusando del ruolo ricoperto. A fronte delle predette risultanze istruttorie, è stato quindi affermato circa la difesa del dipendente che «gli argomenti addotti dal lavoratore a proprio discarico - peraltro solo in sede stragiudiziale - appaiono fragili e pretestuosi, di talché non convincono, né riescono a scagionarlo. Egli si limitava a negare solo gli atti più eclatanti di approfittamento della sua condizione di superiorità, con le volgari allusioni sessuali alle colleghe e che peraltro sono affiorate in modo limpido nel corso dell’istruttoria dalla viva voce delle protagoniste, le quali ne erano state vittime, in tutta la loro consistenza». Il Tribunale ha dunque ritenuto che, trattandosi di «contegni devianti dalla correttezza professionale», la datrice di lavoro legittimamente poteva - e doveva - intervenire, in quanto si trattava di comportamenti atti a turbare la serenità degli addetti, a ledere la loro dignità umana e a determinare un’atmosfera di tensione (che incideva sull’ordinato svolgimento dei compiti del gruppo di lavoro affidato al capo turno e che poteva anche ostacolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.); quanto sopra, anche sul rilievo che gran parte dei comportamenti stigmatizzati erano posti in essere grazie alla carica assegnatagli di capo turno, «con odioso richiamo in più frangenti al suo potere organizzativo e direttivo». Da ultimo, la sanzione disciplinare della sospensione è stata ritenuta, oltre che legittima, anche proporzionata, in quanto le condotte del dipendente riguardano la sfera dei diritti personalissimi e della dignità umana dei colleghi. La reiterazione di esternazioni inopportune e scurrili, le angherie e l’abuso del potere gerarchico (con sfruttamento del ruolo di capo turno per rendere credibili le minacce), secondo la pronuncia in esame, hanno pienamente legittimato la reazione della società volta a ripristinare un clima lavorativo sereno, nel rispetto delle norme di correttezza e dignità professionale.
Fonte: SOLE24ORE