Il cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2026 n. 99) introduce all'art. 6, tra le misure di sostegno alle politiche familiari, un incentivo contributivo destinato alle imprese che abbiano conseguito la certificazione prevista dal D.Lgs. 184/2025, specificamente orientata alla promozione della conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa. La misura si inserisce in un quadro normativo che intende valorizzare, anche attraverso strumenti economici, l'adozione di modelli organizzativi strutturalmente attenti alle esigenze di cura, alla genitorialità e alla continuità professionale dei lavoratori. Lo sgravio riconosciuto dal Decreto consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, nella misura massima dell'1% della contribuzione, con un tetto assoluto fissato a 50.000 euro annui per ciascuna impresa beneficiaria. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche; il beneficio incide, quindi, solo sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, senza ripercussioni sulla posizione previdenziale del lavoratore. La platea dei destinatari è circoscritta alle aziende che abbiano ottenuto la certificazione di cui all’art. 8 c. 1, lett. e D.Lgs. 184/2025 (cd. Codice degli incentivi) che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. Si tratta, in sostanza, della prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026 che fornisce alle imprese un sistema di gestione misurabile e certificabile per le politiche di conciliazione. Il richiamo specifico alla certificazione implica che il beneficiario debba possedere requisiti rigorosi e verificati da organismi accreditati: quest'ultima, infatti, non si riduce a un adempimento formale ma richiede che l'organizzazione adotti processi, policy e indicatori che dimostrino un impegno concreto e continuativo verso un modello di lavoro compatibile con le esigenze familiari dei propri dipendenti. Il decreto non determina direttamente la misura esatta dell'esonero né le sue modalità operative, ma rinvia a un apposito provvedimento interministeriale - adottato dall'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze - da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Tale decreto dovrà stabilire:
la misura concreta dell'esonero (il testo dice "non superiore all'1%", ma la percentuale effettiva sarà fissata con il decreto attuativo);
le modalità di riparametrazione e applicazione dell’esonero su base mensile;
le procedure per presentare la certificazione all'INPS e ottenere il beneficio;
le modalità di verifica delle certificazioni aggiuntive rilasciate ex art. 8 c. 1, lett. e D.Lgs. 184/2025;
la durata delle certificazioni ai fini del beneficio.
L’esonero è riconosciuto nell'ambito di un tetto di spesa complessivo di 12 milioni di euro annui, garantiti attraverso due distinte fonti di copertura:
7 milioni a valere sulla riduzione di una autorizzazione di spesa preesistente in materia di politiche per la famiglia;
5 milioni mediante corrispondente decurtazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. L'INPS è chiamato a svolgere il monitoraggio degli effetti finanziari, con obbligo di comunicazione alle amministrazioni competenti. Il meccanismo ricalca la struttura già collaudata per altri esoneri contributivi a risorse contingentate, prevedendo - anche se non espressamente indicato nel testo - la verosimile sospensione dell'accoglimento di nuove domande al raggiungimento del plafond. Ulteriori vantaggi per le imprese certificate. La novella si inserisce nel solco delle politiche di incentivazione volte alla conciliazione tra famiglia e lavoro, ambito in cui la certificazione della parità di genere assume un ruolo centrale. A differenza di altri esoneri contributivi contenuti nello stesso decreto, prettamente volti all'incremento occupazionale, la norma in esame premia le aziende che hanno già intrapreso un percorso strutturato di conformità e responsabilità sociale, garantendo standard qualitativi nell'ambiente di lavoro. La dottrina ha spesso sottolineato come tale approccio premiale sia preferibile alla mera imposizione di obblighi, poiché stimola le imprese a integrare la cultura della parità nei processi aziendali per ottenere un vantaggio competitivo e fiscale. Infine, la disposizione non esaurisce il proprio perimetro nella componente contributiva ed è interessante notare l'ulteriore rafforzamento previsto al comma 5, che estende ai medesimi soggetti beneficiari incentivi legati alle attività di promozione internazionale, delineando una strategia di sostegno trasversale che unisce responsabilità sociale (parità di genere), sgravi fiscali e competitività sui mercati esteri. Per effetto di tale previsione, in particolare, le imprese titolari della certificazione potranno accedere anche a incentivi connessi alle attività di promozione dell'internazionalizzazione, nell'ambito delle competenze dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE). Gli specifici incentivi saranno individuati con provvedimenti adottati secondo l'ordinamento interno dell'Agenzia, che vi provvederà nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL