Incidente sul lavoro e causalità della colpa: obblighi del datore

Incidente sul lavoro e causalità della colpa: obblighi del datore

  • 4 Maggio 2026
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Un lavoratore, nel mentre era intento ad espletare l'attività demandatagli di taglio e disboscamento di abeti, castagni e larici in area boschiva, veniva travolto da un tocco di una ceppaia di un faggio che era intento a rimuovere. In conseguenza delle lesioni riportate il lavoratore perdeva la vita. La Corte d'Appello di Brescia confermava la responsabilità del datore di lavoro per l'omicidio colposo del lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare degli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008. Avverso la sentenza di conferma della condanna, l’imputato presentava ricorso per cassazione. Responsabilità per causalità della colpa. La causalità della colpa rappresenta il profilo oggettivo della componente soggettiva del reato. Essa consiste essenzialmente nella riconducibilità dell'evento lesivo alla violazione di una norma cautelare; in termini pratici, la causalità della colpa si accerta verificando se l'adempimento dell'obbligo omesso (in questo caso, gli obblighi di informazione e formazione a carico del datore di lavoro) avrebbe effettivamente evitato il verificarsi dell'infortunio. Non si tratta quindi di una violazione meramente formale, ma di un'omissione che incide in modo sostanziale sulla catena degli eventi. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto sussistente la causalità della colpa stabilendo che, se il datore di lavoro avesse formato e informato adeguatamente il dipendente, quest'ultimo avrebbe potuto approcciare la lavorazione pericolosa adottando le specifiche misure di prevenzione e protezione indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tali misure obbligatorie includevano l'utilizzo di una corda d'acciaio e il divieto di posizionarsi a valle della ceppaia da rimuovere. Conoscere e applicare queste procedure, con buona probabilità, avrebbe evitato il decesso del lavoratore. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, fondava la propria decisione su due principi giurisprudenziali fondamentali che definiscono il perimetro della causalità della colpa in ambito lavorativo. 
Il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l'evento non viene interrotto dal comportamento errato o imprudente del lavoratore, a meno che tale condotta non inneschi un rischio eccentrico, ossia un rischio completamente diverso rispetto a quelli che il datore di lavoro era chiamato a gestire. Nel caso di specie, le cautele informative e formative omesse erano finalizzate proprio a evitare il comportamento imprudente tenuto dal lavoratore, mantenendo intatta la causalità della colpa. 
La causalità della colpa non viene meno neppure di fronte all'ipotesi che la vittima avesse già un proprio bagaglio di esperienza. I corsi di formazione omessi avrebbero infatti istruito il lavoratore non solo sui rischi specifici (di cui l'evento è stato la concretizzazione), ma anche sulle precise procedure virtuose previste a livello regionale e aziendale. Misure di protezione previste nel DVR. Nel Documento di Valutazione dei Rischi relativo al caso di specie, per gestire lo specifico rischio di schiacciamento legato al movimento e al ribaltamento di ceppaie e alberi schiantati, erano previste le seguenti misure obbligatorie di protezione e prevenzione, basate anche su apposite linee guida regionali: 
utilizzo di una corda d'acciaio che, peraltro, risultava regolarmente presente sul luogo dei fatti sebbene utilizzato per altre operazioni; 
posizionamento del lavoratore a monte della ceppaia per evitare collisioni con la ceppaia in movimento: il DVR vietava esplicitamente al boscaiolo di posizionarsi a valle della pendenza durante le operazioni di taglio o rimozione; 
impiego esclusivo di personale esperto: le operazioni relative alla movimentazione di alberi schiantati e ceppaie dovevano essere affidate unicamente a personale esperto e adeguatamente informato, formato e addestrato, con esclusione, quindi, di lavoratori inesperti o apprendisti. 
A fronte di quanto innanzi esposto, l'adempimento degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro avrebbe effettivamente evitato l'infortunio. La Corte stabiliva infatti, attraverso una valutazione preventiva (ex ante), che un'adeguata formazione avrebbe consentito al lavoratore, risultato non esperto, di approcciare la pericolosa lavorazione mettendo in pratica le specifiche misure di prevenzione e protezione indicate nel DVR.  La difesa dell'imputato aveva tentato di opporsi a questa ricostruzione sostenendo che la formazione (consistente in un corso di sole 4 ore) non avrebbe aggiunto nulla al bagaglio di conoscenze personali già in possesso del lavoratore, rendendo l'omissione del datore di lavoro una violazione meramente formale e ininfluente sulla dinamica dei fatti. I giudici però respingevano questa tesi, accertando che le conoscenze del lavoratore erano in realtà inidonee e che i corsi di formazione omessi avrebbero fatto riferimento in modo mirato proprio agli specifici rischi che ne avrebbero causato la morte e alle procedure virtuose da seguire.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL