Appalto irregolare: l'INPS può agire verso l'effettivo utilizzatore per il recupero dei contributi
- 4 Maggio 2026
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Oggetto della controversia è la carenza di legittimazione dell'INPS a far valere, in relazione all'adempimento dell'obbligo contributivo , la costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore e nella conseguente attribuzione di una portata preclusiva al mancata attivarsi in giudizio del lavoratore . Con l' Ordinanza n. 11295 del 27 aprile 2026 , la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall'INPS rilevando come in tema di appalto irregolare , sussista la legittimazione degli enti previdenziali a far valere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore in virtù di diversi elementi testuali e sistematici, ossia:
l' indisponibilità del regime previdenziale quanto al profilo dell'adempimento degli obblighi contributivi, che non può essere condizionato all'iniziativa del lavoratore che denuncia l'irregolarità;
l' autonomia del rapporto di lavoro e di quello contributivo , che, pur tra loro connessi, rimangono del tutto distinti;
la lettera della legge , che non impedisce a chiunque vi abbia interesse di far valere la nullità degli atti di interposizione.
Anche in caso di somministrazione irregolare, quindi, sussiste la legittimazione degli enti previdenziali ad agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive che gravano sull'utilizzatore.