Molestie e trasferimento: non è stalking occupazionale se la lavoratrice lo richiede

Molestie e trasferimento: non è stalking occupazionale se la lavoratrice lo richiede

  • 4 Maggio 2026
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Con l'ordinanza n. 11945/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un delicato caso di trasferimento disposto dal datore di lavoro a seguito della denuncia di molestie sessuali da parte di una dipendente. Il caso concreto riguarda una lavoratrice che, dopo aver subito e denunciato molestie da parte di un collega, aveva richiesto di essere trasferita per allontanarsi dalla situazione lesiva.  L'azienda aveva accolto la richiesta, assegnandola però a una sede molto distante e diversa da quella desiderata. Mentre in primo grado tale condotta era stata qualificata come "stalking occupazionale", la Suprema Corte ha escluso tale configurazione, riformando la decisione. Il principio dirimente affermato è che il trasferimento non può essere considerato una reazione discriminatoria o ritorsiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, se è la stessa vittima a richiederlo come misura per sottrarsi alle condotte lesive. L'azione del datore di lavoro, pur non coincidendo con le preferenze della dipendente, è stata interpretata come un adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, sancito dall'art. 2087 c.c. La Corte ha valorizzato la tempestività dell'intervento aziendale, che si era attivato immediatamente dopo la denuncia per porre rimedio alla situazione. La scelta della sede, seppur disagevole, mirava a proteggere la dipendente, tenendola al riparo dalle condotte del collega e rispettando, secondo gli accertamenti di merito, le prescrizioni mediche e le esigenze organizzative. Viene così negata la natura ritorsiva del provvedimento, in quanto la sua causa non è la denuncia in sé, ma la necessità di tutelare la vittima su sua stessa istanza.