Il Siisl indicherà le agevolazioni per l’assunzione che si vuole effettuare
- 4 Maggio 2026
- Pubblicazioni
Il 30 aprile la conferenza Stato, Regioni e Province autonome ha approvato lo schema di decreto del ministro del Lavoro che disciplina le modalità operative di ampliamento delle funzionalità del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), previste dal decreto Sicurezza (articolo 14, commi 1-4, Dl 159/2025). In linea generale, il decreto interviene su quattro principali ambiti. In primo luogo, prevede che dal 1° aprile scorso i datori di lavoro devono pubblicare sul Siisl le posizioni destinate all’assunzione di lavoratori per cui vengono richiesti benefici contributivi. In altri termini, dal 1° aprile il riconoscimento di benefici contributivi è subordinato alla pubblicazione delle offerte sul Siisl. Però, fino al 30 settembre 2026, è previsto un periodo sperimentale di adeguamento graduale alle nuove funzionalità del sistema, durante il quale è consentito effettuare la pubblicazione di posizioni di lavoro anche successivamente all’assunzione. In tal caso, le offerte non sono visualizzabili dagli utenti del Siisl e sono automaticamente archiviate dal sistema stesso. La relazione tecnico illustrativa del decreto ministeriale precisa che la disposizione non si applica ai benefici contributivi già richiesti, autorizzati o in corso di erogazione alla medesima data, per assunzioni effettuate prima della data di adozione del decreto ministeriale. L’allegato tecnico spiega che il Siisl consente la simulazione preliminare dei benefici contributivi potenzialmente applicabili a una specifica posizione di lavoro, fornendone lista di quelli applicabili. Si tratta di funzionalità di consultazione e indirizzamento in relazione alle caratteristiche del profilo ricercato e della posizione di lavoro offerta. Lo stesso allegato tecnico prevede che la verifica della pubblicazione delle vacancy, a cui è subordinato il riconoscimento del beneficio, viene fatta dallo stesso sistema, attraverso l’associazione della posizione di lavoro pubblicata con una o più comunicazioni obbligatorie (CO) rintracciabili, sia tramite il loro codice che tramite il codice fiscale del lavoratore. In secondo luogo, il Siisl diventa un altro strumento di trasmissione, consultazione e gestione delle CO di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro che potranno ora essere effettuate da datori di lavoro pubblici e privati, agenzie per il lavoro, consulenti, delegati e soggetti abilitati. Per quanto l’obiettivo dichiarato sia quello di rafforzare l’integrazione tra i servizi per il lavoro e i sistemi informativi a supporto delle politiche attive, semplificare e razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro, mettere a disposizione un canale di trasmissione e gestione delle comunicazioni obbligatorie aggiuntivo rispetto a quello consolidato dei nodi regionali, la novità potrebbe aumentare l’entropia dell’intera infrastruttura digitale del mercato del lavoro, che non si configura ancora come un unico cloud nazionale con aggiornamenti che viaggiano ancora attraverso sistemi di cooperazione applicativa e non con sistemi istantanei di cloud unici. In terzo luogo, il decreto introduce funzioni di verifica dei dati autocertificati dagli utenti iscritti al Siisl (dati anagrafici, cittadinanza e titoli di studio), attraverso fonti certificate, i cui esiti saranno resi disponibili nel curriculum vitae dell’utente, accessibile previo consenso ai datori di lavoro o agli intermediari nei casi previsti. In quarto luogo, viene previsto l’obbligo per le agenzie per il lavoro di pubblicare sul Siisl tutte le loro posizioni lavorative aperte per poter accedere ai curriculum vitae degli utenti che ne abbiano reso disponibile la visualizzazione. Finalità dichiarata è quella di consentire ai centri per l’impiego di consultare le posizioni pubblicate dalle agenzie per favorire l’incontro tra domanda e offerta. A questo proposito, però, l’allegato tecnico non contempla l’interscambio tra i sistemi regionali dei Cpi e quanto pubblicato dalle agenzie per il lavoro, non chiarendo come possa svilupparsi nuova integrazione dopo la dismissione di fatto di quella realizzata a partire dal 2011.
Fonte: SOLE24ORE