Una Regione non può prevedere una retribuzione minima negli appalti
Con la sentenza 60/2026, depositata il 30 aprile, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge 30/2025 della Regione Toscana che aveva introdotto l’obbligo di inserire un criterio premiale, consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi per i lavoratori impiegati negli appalti ad alta intensità di manodopera. Secondo la Corte, infatti, la disciplina dei criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Spetta, pertanto, al solo legislatore statale definire il punto di equilibrio tra libera concorrenza e obiettivi di politica sociale, inclusa la tutela retributiva dei lavoratori. Le Regioni non possono introdurre criteri premiali ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici, neppure se qualificati come non discriminatori e finalizzati a contrastare il dumping contrattuale. In caso contrario non sarebbe garantita l’uniformità di disciplina necessaria nel settore della contrattualistica pubblica per consolidata giurisprudenza costituzionale. Il Governo aveva contestato la legge toscana evidenziando che il Codice dei contratti del 2023 prevede già un articolato sistema di tutele retributive, rendendo il criterio regionale asistematico rispetto a un quadro normativo già compiuto. La Regione aveva invece sostenuto di esercitare proprie competenze in materia di tutela del lavoro e politiche sociali, con un criterio non discriminatorio e rispettoso della discrezionalità delle stazioni appaltanti. La Corte ha aderito alla prospettazione dello Stato, richiamando la disciplina del decreto legislativo 36/2023 e del successivo correttivo. Infatti, il Codice dei contratti vigente tutela i lavoratori su più livelli e il fulcro del sistema è contenuto nell’articolo 11 che introduce l’obbligo di applicare il Ccnl di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, lasciando all’operatore economico la sola facoltà di applicare un contratto diverso purché garantisca tutele equivalenti. Il correttivo del 2024 ha ulteriormente consolidato questo impianto, introducendo l’allegato I.01 con criteri analitici per la valutazione di equivalenza tra contratti collettivi, imperniata sul rispetto del valore economico minimo delle componenti fisse della retribuzione globale. La Corte qualifica questo sistema come il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale tra libertà di iniziativa economica e utilità sociale. Il modello accolto dal legislatore statale, di cui la sentenza conferma la legittimità costituzionale, è quello del rinvio alla contrattazione collettiva delle organizzazioni comparativamente più rappresentative: uno strumento che consente di determinare trattamenti retributivi proporzionati e sufficienti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza irrigidimenti normativi che rischiano di distorcere la concorrenza.
Fonte: SOLE24ORE
