Conciliazione sindacale inoppugnabile solo se prevista dal contratto

Conciliazione sindacale inoppugnabile solo se prevista dal contratto

  • 4 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
La conciliazione firmata in sede sindacale può beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’articolo 2113, comma 4, del Codice civile solo se è svolta nelle sedi e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva; in mancanza di tali presupposti, l’accordo si configura come una normale transazione, soggetta al regime ordinario di impugnabilità. Questo il principio affermato dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza 5678 del 24 settembre 2025, destinata a incidere in profondità sulle prassi di gestione delle conciliazioni. La vicenda giudiziaria trae origine da un rapporto di lavoro nel settore del trasporto merci, nel corso del quale il dipendente ha lamentato differenze retributive, trattenute indebite e un infortunio sul lavoro. A seguito della cessazione del rapporto per dimissioni, le parti hanno sottoscritto un verbale qualificato come “conciliazione in sede sindacale”, con il quale, a fronte del pagamento di una somma estremamente modesta (100 euro), il lavoratore ha rinunciato a tutte le pretese connesse al rapporto. Il lavoratore ha impugnato tempestivamente tale accordo, sostenendo che non si trattasse di una vera conciliazione in sede protetta, ma di una semplice transazione, in quanto sottoscritta davanti a un singolo sindacato, scelto dal datore, e in assenza di una disciplina collettiva che regolasse quella specifica sede conciliativa. In primo grado, il Tribunale ha ritenuto valida la conciliazione, valorizzando la presenza del sindacato e la funzione deflattiva dell’accordo. La Corte d’appello ha ribaltato integralmente questa impostazione, accogliendo la tesi del lavoratore e dichiarando l’inefficacia dell’accordo. Il punto centrale della decisione riguarda proprio la qualificazione della conciliazione e i requisiti necessari affinché essa possa sottrarsi al regime di impugnabilità previsto dall’articolo 2113 del Codice civile. La Corte mette in luce il collegamento tra l’articolo 2113 del Codice civile e l’articolo 412-ter del Codice di procedura civile, che prevede che le conciliazioni sindacali possano svolgersi «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi». Da questo dato normativo la Corte ricava un principio di particolare rilevanza pratica: la disciplina collettiva non ha una funzione meramente organizzativa, ma rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di conciliazione sindacale. In altri termini, senza una previsione del contratto collettivo che individui sedi e modalità della procedura, non può parlarsi di “sede protetta” in senso tecnico. La conseguenza è netta: in assenza di tale previsione, la conciliazione non beneficia della deroga prevista dall’articolo 2113, comma 4, e resta quindi impugnabile dal lavoratore entro sei mesi. Nel caso concreto, il Ccnl applicato (trasporto merci industria) non prevedeva alcuna disciplina delle conciliazioni sindacali. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere la natura “protetta” dell’accordo, a nulla rilevando che esso fosse stato sottoscritto davanti a un rappresentante sindacale. La Corte sottolinea inoltre che la previsione collettiva delle modalità conciliative non costituisce un formalismo, ma una garanzia sostanziale. L’effetto pratico della decisione è rilevante: una larga parte delle conciliazioni che nella prassi vengono definite “sindacali” rischia di essere riqualificata come semplice transazione, con conseguente piena impugnabilità. Con la conseguenza che se questa linea interpretativa dovesse trovare conferma nella giurisprudenza di legittimità, sarebbe necessario rivedere profondamente le prassi seguite dagli avvocati e dalle imprese. Prima di considerare “protetta” una certa sede, occorrerebbe verificare puntualmente la base contrattuale della procedura, la struttura dell’organismo conciliativo e le modalità di svolgimento dell’incontro. In assenza di questi requisiti, il rischio di vanificare la funzione della conciliazione sarebbe elevato.

Fonte: SOLE24ORE