Infortuni, a fine prognosi rientro senza certificato medico «definitivo»

Infortuni, a fine prognosi rientro senza certificato medico «definitivo»

  • 4 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
In caso di infortunio o di malattia professionale, il lavoratore può riprendere l’attività al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail senza necessità di produrre una certificazione medica cosiddetta “definitiva”; nel caso, invece, in cui intenda rientrare al lavoro in anticipo potrà farlo solo in presenza di un certificato rilasciato da qualunque medico che anticipi la durata della prognosi originariamente indicata. Le due importanti novità sono contenute nella circolare 17/2026 dell’istituto assicurativo, pubblicata il 29 aprile, che fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio o malattia professionale alla luce «delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali». Nella circolare si ricorda che la certificazione medica può essere inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza al lavoratore utilizzando il Modello 1SS, con cui viene attestata l’inabilità assoluta dello stesso al lavoro e che deve indicare la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente. Il modello, dal momento che viene utilizzato anche per le certificazioni mediche successive alla prima, propone quattro opzioni - “primo”, “continuativo”, “definitivo” e “riammissione in temporanea” - ma l’Istituto precisa che questa classificazione, legata esclusivamente a esigenze di carattere operativo, «non incide sulla valenza giuridica del singolo certificato, né introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente». In questo contesto - precisa l’Inail - qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta la lavoro. Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere l’ultimo dei certificati giunti all’Inail oppure il “definitivo”, se redatto. Comunque sia, in prossimità della scadenza, qualora non pervenga un nuovo certificato continuativo, al fine di consentire la continuità delle prestazioni assistenziali, l’Istituto provvede a definire d’ufficio il cosiddetto periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Fonte: SOLE24ORE