Trasferimento e dimissioni: la distanza non basta per giusta causa e Naspi

Trasferimento e dimissioni: la distanza non basta per giusta causa e Naspi

  • 4 Maggio 2026
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La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 10559/2026 del 21 aprile, è tornata a pronunciarsi sui presupposti per il riconoscimento della Naspi in caso di dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore a seguito di trasferimento della sede di lavoro, chiarendo che la sola distanza chilometrica non è sufficiente a integrare una giusta causa di recesso. La vicenda trae origine dalle dimissioni per giusta causa rassegnate da un dipendente in conseguenza del trasferimento della sede di lavoro da Genova a Catania a fronte delle quali il lavoratore ha rivendicato l’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi. In primo grado la domanda è stata respinta. La Corte d’appello di Genova, invece, ha riconosciuto il diritto alla Naspi, ritenendo che la notevole distanza tra la nuova sede e la residenza del lavoratore rendesse oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale. Avverso la pronuncia, Inps ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema corte ha accolto il ricorso, ribadendo che il riconoscimento della Naspi presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa, secondo l’articolo 3, comma 2, del Dlgs 22/2015, vale a dire in presenza di circostanze imputabili al datore di lavoro tali da integrare un grave inadempimento contrattuale o, comunque, una condotta idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Nel caso di trasferimento del lavoratore, la violazione degli obblighi gravanti sul datore si configurerebbe qualora il mutamento definitivo della sede sia stato disposto in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Mentre, la mera distanza geografica tra le due sedi – pur significativa – non sarebbe di per sé sufficiente a fondare la giusta causa, né a qualificare come involontaria la perdita dell’occupazione. La Corte ha quindi cassato la decisione di merito per avere valorizzato esclusivamente l’elemento della distanza, trascurando del tutto la necessaria verifica della legittimità del trasferimento. Tale situazione pone su un piano diverso il lavoratore dimessosi a seguito di trasferimento comportante in re ipsa una notevole variazione delle condizioni di lavoro (poiché disposto verso una sede aziendale distante dalla precedente sede e dalla residenza), rispetto allo stesso lavoratore che termini il rapporto nelle forme della risoluzione consensuale, qualora la sede di destinazione si trovi ad una distanza superiore a 50 km rispetto alla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti. Del resto, l’Inps nella circolare 108/2006 afferma, con riferimento alla risoluzione consensuale, che l’indennità Naspi è riconosciuta poiché la volontà del lavoratore deve ritenersi indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento dello stesso ad altra sede della stessa azienda al ricorrere delle circostanze sopra indicate. Sebbene vi siano precedenti di merito che si discostano dall’ultima ordinanza (Tribunale di Udine 73 del 7 marzo 2023) tale decisione da un lato conferma che il trasferimento – se sorretto da effettive esigenze organizzative – non comporta automaticamente il diritto del lavoratore dimissionario alla Naspi. Dall’altro, chiarisce che l’accesso alla prestazione previdenziale resterebbe ancorato all’accertamento di una condotta datoriale illegittima o gravemente inadempiente, non potendo fondarsi su una valutazione meramente oggettiva connessa dalla distanza.

Fonte: SOLE24ORE