GMO e personale esterno: nesso causale e limiti alla reintegrazione

GMO e personale esterno: nesso causale e limiti alla reintegrazione

  • 4 Maggio 2026
  • Pubblicazioni
Nel caso oggetto dell'Ordinanza 7 aprile 2026 n. 8669 della Corte di Cassazione, la Corte d’appello territorialmente competente riformava la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel novembre 2009 ad una lavoratrice, alle dipendenze dal 1995 con la qualifica di assistente tutelare presso una struttura sita in un comune. In particolare, il Tribunale, con propria sentenza del giugno 2018, aveva ritenuto illegittimo il recesso, rilevando che le mansioni attribuite alla lavoratrice continuavano a essere affidate a personale esterno o assunto con contratto a termine e che il datore di lavoro non aveva fornito prova dell’impossibilità di adibirla ad altre mansioni compatibili. Per l’effetto, aveva ordinato la sua reintegrazione ai sensi dell’art.18 della L. 300/1970. La Corte di Cassazione, con precedente ordinanza (Cass. Ord. 30102/2023), aveva infatti cassato la sentenza d’appello, osservando che non era stata dimostrata l’impossibilità di una proficua riutilizzazione della lavoratrice. Era stato, altresì, evidenziato come lo “stabile impiego” di personale esterno nelle medesime mansioni risultasse incompatibile con la ragione organizzativa addotta e rendesse necessario un accertamento in ordine al nesso causale tra la soppressione del posto e il licenziamento. Nel giudizio di rinvio, instaurato mediante riassunzione, la lavoratrice aveva prodotto documentazione volta a dimostrare che l’attività dell’ente non era cessata, ma era proseguita sotto diversa denominazione, presso la medesima sede e con i medesimi amministratori, chiedendo conseguentemente l’estensione del contraddittorio nei confronti del soggetto subentrato. La Corte distrettuale, con sentenza oggetto dell'ultimo ricorso per cassazione, dichiarava illegittimo il licenziamento, ritenendo, però, inammissibile la richiesta di estensione del contraddittorio, qualificandola come domanda nuova. Inoltre, accertava la cessazione definitiva dell’attività del datore di lavoro originario al 20 maggio 2012, limitando la tutela risarcitoria a tale data ed escludendo la reintegrazione. Avverso tale pronuncia la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, a cui resisteva l’ente con controricorso, proponendo ricorso incidentale basato su quattro motivi. Entrambe le parti depositato memorie. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha rilevato che l’impiego stabile di personale esterno (nel caso di specie addetti alla cooperativa) nelle mansioni di assistente tutelare già svolte dalla lavoratrice, come ricostruito dal giudice di merito, smentisce l’effettività della dedotta contrazione dell’attività. In linea con quanto affermato dalla Corte territoriale, attraverso una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, è stato accertato che il datore di lavoro non aveva assolto l’onere di dimostrare l’impossibilità di una utile ricollocazione, accertamento che doveva essere condotto con riferimento all’organico concretamente impiegato e non sulla base di standard astratti. Lo stabile svolgimento di attività lavorativa da parte di personale non abilitato ha indotto il giudice di merito a ritenere dimostrata la perdurante esistenza della posizione lavorativa e la sua assegnabilità alla lavoratrice licenziata, in violazione dei criteri di scelta improntati ai canoni di correttezza e buona fede. Il giudice di secondo grado ha, altresì, osservato come dovesse considerarsi incontestato che, all’epoca del licenziamento, l’organico effettivo fosse composto da 17 unità e che la lavoratrice, assistente ai servizi tutelari con minore anzianità di servizio rispetto alle colleghe, non avrebbe potuto essere ricollocata in altre mansioni compatibili con il suo bagaglio professionale. Nondimeno, sulla base della prova testimoniale assunta e, in particolare, alla luce delle deposizioni di due assistenti tutelari - ritenute attendibili già in primo grado per aver lavorato nella struttura sia contemporaneamente che successivamente alla lavoratrice – è stato accertato l’impiego stabile, nelle mansioni di assistente tutelare, di personale della cooperativa addetto ad altre mansioni, quali pulizia, cucina e guardaroba. La stessa Corte d’appello aveva, in precedenza, confermato lo stabile utilizzo di personale della cooperativa nelle funzioni di assistente tutelare, nonostante l’esternalizzazione riguardasse originariamente i soli servizi di pulizia, ritenendo poi tale circostanza irrilevante ai fini della giustificazione del recesso. Ciò in quanto espressione di un “modus operandi” adottato già prima del licenziamento; motivazione, successivamente censurata in sede di giudizio di rescindente. È stato, quindi, puntualizzato che proprio l’impiego, nelle medesime mansioni, di personale sfornito del titolo necessario e delle competenze proprie della lavoratrice, incideva direttamente sul nesso causale oggetto di accertamento, ossia sulla tenuta delle ragioni organizzative addotte, dovendo la dedotta contrazione dell’attività essere valutata, come affermato dalla Suprema Corte, in relazione alla forza lavoro effettivamente impiegata. In conclusione, sulla base di un accertamento di fatto e in conformità alle indicazioni fornite dal giudice di legittimità, è stata esclusa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, non avendo il datore di lavoro dato prova dell’impossibilità di adibire la lavoratrice allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle in precedenza svolte, risultando piuttosto acquisita prova di segno contrario. È stato, altresì, accertato che l’ente aveva cessato definitivamente l’attività nel maggio 2012; circostanza comprovata dalla richiesta di variazione inviata all’INAIL nello stesso periodo e dalle risultanze della visura camerale attestanti l’azzeramento dell’organico aziendale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione, derivante dalla cessazione dell’attività, costituisce causa impeditiva dell’ordine di reintegrazione. In particolare, è stato affermato (cfr. Cass. 1888/2020) che, ove intervenga un mutamento sopravvenuto della situazione organizzativa e patrimoniale dell’impresa tale da impedire la prosecuzione dell’attività, il giudice che accerti l’illegittimità del licenziamento non può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Egli deve limitarsi ad accogliere la domanda risarcitoria per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto. Ciò in quanto la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione integra una vera e propria causa impeditivadell’ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria prevista dall’art. 18 L. 300/1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere il suo diritto alla prosecuzione del rapporto, anche per equivalente. Accertata, dunque, l’impossibilità materiale della tutela reintegratoria, correttamente la Corte distrettuale ha circoscritto la tutela al risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sopravvenuta risoluzione del rapporto, intervenuta il 20 maggio 2012. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, con compensazione delle spese di lite.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL