La mera coabitazione non legittima la fruizione dei permessi 104

La mera coabitazione non legittima la fruizione dei permessi 104

  • 4 Maggio 2026
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La controversia trae origine dalla revoca della fruizione dei permessi 104 all'attuale ricorrente per assistere il congiunto a causa dell' assenza del legame familiare , considerato che si trattava del cugino del marito che viveva nella loro stessa abitazione da tempo. La Corte di Cassazione , con l' Ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026 , conferma la decisione dei Giudici di secondo grado, richiamando anzitutto la normativa applicabile, secondo la quale il beneficio spetta per l'assistenza al coniuge, al parente o all'affine entro il secondo grado, e poi la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016 cui fa riferimento la lavoratrice, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'articolo 33 Legge n. 104/1992 nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi retribuiti di cui si tratta. Anche in seguito a detta decisione, l'esito della controversia non cambia, poiché, come osserva la Corte, per convivenza deve intendersi quella more uxorio caratterizzata da un legame affettivo stabile e duraturo di fatto equiparato al rapporto di coniugio. Tuttavia, nel caso di specie la ricorrente e il cugino del marito non erano legati né da un rapporto di coniugio e nemmeno da un rapporto di convivenza così inteso, ma solo da una mera coabitazione , motivo per il quale i Giudici confermano la condanna della donna per aver fruito abusivamente dei permessi 104.