Apprendistato e decadenza contributiva

Apprendistato e decadenza contributiva

  • 4 Maggio 2026
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È sufficiente la mancata partecipazione a un corso di formazione esterna per far scattare la decadenza dalle agevolazioni contributive sull’intero apprendistato? La Cassazione Civile Sez. Lavoro, con l'ordinanza n. 2558/2026, interviene sulla revoca delle agevolazioni ex art. 16 L. 196/1997 per presunta violazione dell’obbligo formativo esterno. Due apprendisti non avevano partecipato ai corsi del 2007 organizzati dalla Provincia. L’INPS aveva disposto la decadenza integrale dai benefici.  Secondo la Cassazione il punto decisivo non è l’assenza al corso, ma la verifica concreta se quell’inadempimento abbia compromesso l’obiettivo formativo che connota causalmente il contratto.  La Corte censura un approccio “oggettivo e unitario” dell’inottemperanza: occorre valutare gravità e incidenza effettiva, considerando anche formazione interna e corsi in materia di sicurezza. La Cassazione ribadisce che la decadenza può operare per l’intero rapporto solo quando l’inadempimento sia obiettivamente rilevante: totale mancanza di formazione oppure attività carente o inadeguata rispetto al progetto formativo. Non è sufficiente invocare la mancata frequenza di un modulo esterno. Serve una prova concreta della compromissione dell’obiettivo formativo unitariamente considerato. Secondo la sentenza è quindi errato considerare la decadenza come automatica sanzione formale, dovendo basarsi su una valutazione sostanziale e individualizzata.