Certificazione della parità di genere

Certificazione della parità di genere

  • 3 Dicembre 2022
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È stato pubblicato ieri l'atteso decreto del ministro del Lavoro, di concerto con i ministri per le Pari opportunità e dell'Economia e delle Finanze, con il quale vengono definiti criteri e modalità della fruizione dell'esonero contributivo per i datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere. 
Il sistema della certificazione è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 162/2021 e costituisce un significativo investimento del Pnrr (Missione 5, Componente 1). I vantaggi della certificazione di parità sono significativi. Oltre all'indubbio positivo riflesso reputazionale, c'è la previsione di un punteggio preferenziale nelle richieste di finanziamento e nelle gare pubbliche e di un esonero contributivo in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50mila euro annui per ciascuna impresa. L'esonero contributivo, originariamente finanziato per il solo 2022, è divenuto una misura stabile, per disposizione della legge di bilancio 2022. Il Dm pubblicato ieri ne definisce criteri e modalità di concessione. L'esonero riguarda le sole aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere. Sono espressamente escluse da tale beneficio le pubbliche amministrazioni. Le aziende in possesso della certificazione potranno inoltrare, esclusivamente per via telematica, la domanda di esonero all'Inps, secondo le istruzioni che l'istituto provvederà a indicare. L'Inps verificherà le domande sulla base delle informazioni in suo possesso (e di quelle trasmesse dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio) e ammetterà l'azienda al beneficio per l'intero periodo di validità della certificazione (3 anni). L'esonero, parametrato su base mensile, sarà fruito dai datori di lavoro mediante riduzione dei contributi previdenziali a loro carico per tutte le mensilità di validità della certificazione. Sempre che la certificazione non venga revocata e non intervengano provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Va al riguardo ricordato che la certificazione, di durata triennale, è soggetta a monitoraggio annuale e che tanto le rappresentanze sindacali aziendali quanto i consiglieri e le consigliere di parità possono, segnalare all'organismo di certificazione eventuale criticità riscontrate nell'azienda certificata.