L’agenzia di somministrazione deve versare i contributi se il lavoratore svolge mansioni superiori

L’agenzia di somministrazione deve versare i contributi se il lavoratore svolge mansioni superiori

  • 29 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
L’ordinanza 9057/2026 della Cassazione afferma un, discutibile, principio in base al quale le agenzie di somministrazione sono tenute a versare le differenze contributive qualora l’utilizzatore faccia svolgere ai lavoratori mansioni superiori senza comunicarlo alle agenzie stesse. La vicenda trae origine da un’ispezione dell’Inps presso un’azienda utilizzatrice, alla quale erano stati somministrati alcuni lavoratori per un periodo di circa due anni, tra il 2012 e il 2014. L’ispezione, per quanto qui interessa, ha rilevato che i lavoratori avevano svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, con conseguente diritto a una retribuzione più elevata e dalla sentenza non è dato di sapere se i lavoratori si fossero o meno attivati per richiederla. Quel che risulta è che l’utilizzatore non aveva comunicato all’agenzia l’adibizione alle mansioni superiori e che, ciononostante, l’Inps ha richiesto alla agenzia di somministrazione, in quanto datrice di lavoro, i contributi dovuti sulle differenze retributive ritenute spettanti. Nel primo grado di giudizio le pretese dell’Inps sono state dichiarate infondate, sulla base della disposizione all’epoca in vigore (articolo 23 del Dlgs 276/2003), pressoché identica sul punto a quella oggi vigente (articolo 35 del Dlgs 81/2015), in base alla quale l’utilizzatore che omette di comunicare al somministratore l’adibizione a mansioni diverse (superiori o inferiori) rispetto a quelle dedotte in contratto risponde in via esclusiva per le differenze retributive (e per l’eventuale risarcimento del danno) spettanti al lavoratore. La Corte d’appello ha invece accolto la prospettazione dell’Inps, condannando la società di somministrazione al pagamento dei contributi sulle differenze retributive per superiore inquadramento e la Cassazione ha confermato la decisione. Nella motivazione, la Suprema corte prende le mosse da un dato tanto incontrovertibile quanto ovvio, quello secondo cui nel lavoro somministrato sia l’obbligazione retributiva sia quella contributiva sono, in via generale, in capo al somministratore, in quanto datore di lavoro del somministrato. La Cassazione, poi, prende sì in considerazione la norma che stabilisce, quale eccezione al principio generale, la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore in caso di omissione della comunicazione al somministratore della variazione di mansioni, ma ne limita l’applicabilità ai soli obblighi retributivi e risarcitori. Con la conseguenza che i correlati obblighi contributivi, non menzionati espressamente nel testo della norma, resterebbero in capo all’agenzia. Una lettura fondata sul mero dato letterale, che non considera né la ratio della norma, né le paradossali conseguenze pratiche e operative che ne possono derivare, e neppure la stretta correlazione tra retribuzione e contribuzione. Quanto alla ratio, è evidente che l’intenzione del legislatore era (ed è) quella di porre a carico dell’utilizzatore, che modifica le mansioni senza informarne il somministratore, le conseguenze tutte della modifica stessa. Sul piano pratico, non si vede come sia pensabile che il somministratore, che ignora incolpevolmente la modifica, possa versare contributi su differenze retributive di cui non conosce neppure l’ammontare. In altre parole, il somministratore si troverebbe a subire le conseguenze di un inadempimento altrui, di cui nulla sa e rispetto al quale non potrebbe quindi porre in essere alcun rimedio. Desta poi ulteriore (se non addirittura maggiore) perplessità l’ulteriore conseguenza che il somministratore, nel caso specifico, si è trovato a subire, e che la Cassazione ha ritenuto legittima: oltre al pagamento dei contributi sulle differenze retributive, anche la perdita del diritto a godere delle agevolazioni contributive relative a tutto il personale di cui ha beneficiato, e non solo ai lavoratori somministrati interessati all’omissione contributiva. E ciò pur in presenza di un Durc regolare. Una sanzione all’evidenza sproporzionata, che proietta su tutta la platea aziendale le conseguenze di una irregolarità contributiva che, a tutto concedere, era circoscritta a un numero limitato di lavoratori. È difficile, al riguardo, allontanare il sospetto che una tale severità sia alimentata da un certo grado di disfavore, che in forme diverse si affaccia periodicamente nel panorama giurisprudenziale, nei confronti dell’istituto della somministrazione, il quale ha invece, negli anni, dato buona prova di sé nel promuovere occupazione regolare e tutelata.

Fonte: SOLE24ORE