Licenziamento nullo: inefficace il patto di retrocessione delle quote

Licenziamento nullo: inefficace il patto di retrocessione delle quote

  • 29 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
La clausola che impone il trasferimento delle quote aziendali in caso di cessazione del rapporto di lavoro è inefficace in caso di licenziamento nullo. Così la Corte di cassazione, con la sentenza 9680 del 15 aprile 2026. Il caso trae origine dal piano di incentivazione concordato tra la banca e i suoi dirigenti apicali, che prevedeva la possibilità di acquisire partecipazioni sociali della newco – costituita nell’ambito del processo di acquisizione della banca – a prezzo simbolico, con obbligo di ritrasferirle agli altri soci in caso di cessazione, per qualunque motivo, del rapporto di lavoro. I dirigenti acquisivano le quote sociali ma, a seguito di dissidi interni con i membri del consiglio di amministrazione della banca, venivano licenziati e si rifiutavano di retrocedere le partecipazioni della newco. Citati in giudizio dalla holding che controllava la newco, i dirigenti lamentavano la nullità dell’obbligo previsto dal piano di incentivazione perché integrante una condizione meramente potestativa, sia perché discriminatoria e quindi abusiva, sia perché incompatibile con le disposizioni di vigilanza per le banche dettate dalla Banca d’Italia con circolare 285/2013, sia perché elusiva della disciplina imperativa e dunque inderogabile delle azioni riscattabili ex articolo 2437 sexies del codice civile. Il Tribunale accertava l’inadempimento degli ex dirigenti all’obbligo di trasferimento delle quote sociali, condannandoli a risarcire alla holding i dividenti incassati e pronunciava sentenza ex articolo 2932 del codice civile con cui trasferiva alla holding la titolarità delle quote della newco. In particolare, il Tribunale accertava la legittimazione attiva della holding, che in quanto socia della newco aveva prospettato il proprio il diritto di acquisire le quote dei dirigenti. Per i giudici la clausola del piano di incentivazione non prevedeva una condizione meramente potestativa, perché il trasferimento delle quote dai dirigenti alla holding era subordinato all’approvazione del Cda della banca, in posizione di terzietà rispetto alle parti del rapporto obbligatorio, ovvero i dirigenti e la holding. Peraltro, l’obbligo di trasferire le quote non dipendeva dal mero arbitrio della banca, ma era subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. I dirigenti ricorrevano in cassazione contestando, tra le altre, la legittimità della clausola del piano di incentivazione che, secondo l’interpretazione della Corte territoriale, fa scattare l’obbligo di ritrasferimento delle quote societarie in ogni caso di oggettiva cessazione del rapporto di lavoro, quindi anche in caso di licenziamento nullo e conseguente tutela reintegratoria. La cassazione accoglie tale motivo di ricorso, evidenziando come l’interpretazione della Corte d’appello si ponga in contrasto con l’articolo 1322 del codice civile perché lascerebbe al datore di lavoro la possibilità di sottrarre ai dirigenti la titolarità delle quote societarie e, quindi, di eludere la finalità di incentivazione del piano, che gli stessi giudici d’appello avevano riconosciuto come interesse meritevole di tutela ex articolo 1322 del codice civile. Per gli Ermellini, l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale vìola proprio tale ultima norma. La nullità del licenziamento – nel caso di specie dichiarato ritorsivo – presuppone un vizio radicale, che esclude ab origine qualunque efficacia estintiva all’atto risolutivo del rapporto di lavoro. Di conseguenza, sul piano giuridico la condizione sospensiva non si è mai avverata. Invece, i giudici d’appello hanno erroneamente riconosciuto sussistente l’evento condizionante – la cessazione del rapporto di lavoro – così violando l’articolo 18 della legge 300/1970, che prevede la nullità del licenziamento ritorsivo e la conseguente improduttività ab origine dell’effetto estintivo del rapporto di lavoro.

Fonte: SOLE24ORE