La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto alcune importanti modifiche in tema di previdenza complementare: la principale riguarda l’adesione automatica ai fondi della previdenza integrativa per i lavoratori neoassunti del settore privato, che scatterà dal 1° luglio 2026. Alla stessa deadline era collegata l'entrata in vigore del nuovo regime per la portabilità del contributo datoriale in caso di adesione a un diverso fondo: ma la legge di conversione del cd. Decreto PNRR (DL 19/2026, convertito in L. 50/2026) ha ufficializzato lo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo regime. Previdenza integrativa: la scelta del lavoratore nel regime previgente. Prima della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026, il lavoratore aveva sei mesi di tempo decorrenti dall’assunzione per effettuare la scelta in materia di trattamento di fine rapporto: destinarlo a un fondo pensione oppure lasciarlo in azienda: in mancanza di scelta operava il meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso”. Questo meccanismo determinava l’accantonamento del trattamento di fine rapporto nel fondo di previdenza complementare stabilito dal CCNL di riferimento, oppure al fondo maggiormente presente in azienda, se appunto nell’arco dei predetti 6 mesi il lavoratore non avesse espresso una decisione. La legge di bilancio 2026 e l'opt-out entro 60 giorni. A decorrere, invece, dal 1° luglio 2026, questo meccanismo viene ribaltato: il neoassunto sarà automaticamente iscritto alla forma pensionistica prevista dal contratto collettivo applicato, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni dalla prima assunzione. Il tempo di decisione si accorcia notevolmente, in quanto nei 60 giorni il lavoratore deve scegliere se:
aderire al fondo previsto;
destinare il TFR a un’altra forma di previdenza complementare;
mantenere il TFR in azienda.
Se non effettua alcuna scelta, l’adesione automatica produrrà effetti dalla data di assunzione e il datore di lavoro dovrà versare il TFR maturando, oltre alla contribuzione minima prevista dagli accordi collettivi a carico del lavoratore e del datore di lavoro. L’unica eccezione, rispetto al versamento della contribuzione minima, è per i lavoratori con RAL inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Contribuzione datoriale: L’impatto della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 è anche legata alla nuova disciplina sulla portabilità del contributo datoriale. Nello specifico, trascorsi due anni di partecipazione a una forma pensionistica, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione verso un altro fondo, anche aperto o PIP, mantenendo il diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL. L’ampiezza di questa novità è notevole: fino a questo momento il lavoratore, per poter usufruire del contributo del datore di lavoro, poteva scegliere solo il fondo negoziale. Nello specifico, la piena portabilità del contributo del datore di lavoro avviene attraverso l'eliminazione, disposta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 201 L. 199/2025), delle parole “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali” nel comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005. In questo modo, il contributo del datore di lavoro diventa, nella sostanza, collegato alla posizione previdenziale del lavoratore e non più necessariamente al fondo contrattuale di riferimento. Se con la legge di bilancio tale misura avrebbe dovuto essere inserita nel nostro ordinamento a decorrere dal 1° luglio 2026, la legge di conversione del Decreto PNRR (art. 29 c. 11-bis DL 19/2026, convertito da L. 50/2026) ha sostituito il comma 202 della legge di bilancio 2026, stabilendo che la sola disposizione di cui alla lett. c, relativa alla portabilità del contributo datoriale, decorrerà dal 31 ottobre 2026. Entro le medesime date la COVIP dovrà adeguare le proprie istruzioni operative, rendendo questa proroga un tempo tecnico necessario per poter gestire correttamente un adeguamento così importante, impattante non solo sui rapporti di lavoro ma anche su:
regolamenti dei fondi;
procedure aziendali;
flussi contributivi;
informative ai lavoratori;
tracciati di versamento;
gestione delle eventuali previsioni collettive già in essere.
Come gestire il processo di cambiamento.
Per i datori di lavoro, la novità impone un cambio di approccio: occorrerà gestire correttamente la scelta del lavoratore, acquisendo la documentazione relativa alla forma pensionistica prescelta e assicurare il versamento alla destinazione indicata poiché non sarà più sufficiente verificare l’adesione al fondo previsto dal CCNL per riconoscere il contributo datoriale. Per quanto riguarda il lavoratore, tale riforma rafforza la personalizzazione della previdenza complementare: la scelta non sarà più guidata solo dal timore di perdere il contributo aziendale, ma potrà essere orientata da valutazioni su costi, linee di investimento, rendimenti, servizi digitali, profilo di rischio e orizzonte temporale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL