DURC: ai fini della soglia di 150 euro rilevano solo gli interessi, e non anche le sanzioni civili
- 29 Aprile 2026
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La Corte d'Appello annullava il verbale di accertamento INPS con riferimento alle somme oggetto di esonero contributivo per via dello scostamento rilevato (pari ad euro 137,10) inferiore alla soglia di 150 euro prevista dall'articolo 3, comma 3, DM 30 gennaio 2015 ai fini del rilascio del DURC . L'INPS impugna la decisione sostenendo che ai fini del computo della soglia indicata devono non essere tenute in considerazione non solo le somme a titolo di interessi (come avvenuto nel caso di specie), ma anche quelle a titolo di sanzioni civili . Tuttavia, la Corte di Cassazione non è dello stesso avviso: con l' Ordinanza n. 8132 del 1° aprile 2026 , i Giudici affermano che è l' interpretazione sistematica della norma ad escluderne una lettura estensiva, posto che gli “ eventuali accessori di legge ” devono considerarsi nell'ambito dello scostamento tra le somme “dovute” e quelle “versate” , e tra le somme “dovute” non può che identificarsi solo l'obbligazione contributiva inadempiuta , che non comprende le sanzioni civili. La norma va dunque intesa in senso restrittivo , rilevando ai fini del computo della soglia di 150 euro e della verifica di non gravità dello scostamento tra somme dovute e somme versate solo gli interessi , i quali quindi vengono calcolati ai fini del rilascio del DURC.