Contestazione generica e termini per il licenziamento

Contestazione generica e termini per il licenziamento

  • 29 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 11266/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza dei termini per irrogare un licenziamento disciplinare, con particolare riferimento al diritto di difesa del lavoratore. Nel caso esaminato, un lavoratore aveva presentato le proprie giustificazioni scritte lo stesso giorno della ricezione della contestazione di addebito, senza chiedere un'audizione orale.  La Corte d'Appello aveva ritenuto che il termine di sei giorni, previsto dal CCNL Metalmeccanica azienda artigiane per irrogare la sanzione, decorresse da quel momento, giudicando quindi tardivo il licenziamento comminato successivamente.  La Suprema Corte ha cassato tale decisione, evidenziando che che la contestazione disciplinare iniziale era viziata da genericità, non permettendo al lavoratore di difendersi adeguatamente. Pertanto non può esservi un compiuto esercizio del diritto di difesa – e di conseguenza una consumazione anticipata dei termini a disposizione del lavoratore – se la contestazione a monte non è sufficientemente specifica. Un addebito generico impedisce una difesa piena ed efficace. Ne consegue che il termine per l'irrogazione della sanzione non può iniziare a decorrere dal momento in cui il lavoratore presenta giustificazioni basate su una contestazione viziata ma dalla scadenza del termine dei cinque giorni previsti per la difesa.  La rilevanza della sentenza risiede anche nel fatto che il termine previsto da alcuni Ccnl per concludere il procedimento disciplinare viene ritenuto applicabile anche se il lavoratore non si difende e si difende in modo generico.