Detassabili gli aumenti contrattuali retroattivi
- 28 Aprile 2026
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Gli aumenti contrattuali disposti retroattivamente dai Ccnl possono essere detassati con l’aliquota del 5% nel corso del 2026. Sembra questa una legittima conclusione cui si perviene anche dalla lettura della circolare 2/2026 dell’agenzia delle Entrate. L’articolo 1, comma 7, della legge di Bilancio 2026, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, ha introdotto un’imposta sostitutiva pari al 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Nella verifica di tale limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro. Come spiega la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2026, la disposizione «interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse dei lavoratori stessi». L’Agenzia ha precisato che, qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si può applicare anche alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente. L’esempio proposto in circolare è quello di un rinnovo di un Ccnl stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile dal 1° giugno 2025 in avanti. In questo caso, l’imposta sostitutiva è stata ritenuta legittima per gli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 anche per le tranche iniziate prima del 2026. Al contrario, la circolare ha anche spiegato che restano escluse dall’ambito applicativo della norma le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate “una tantum” al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario. Nel mezzo di queste due ipotesi c’è ne un’altra: si tratta del Ccnl, ad esempio, delle fabbricerie, riferito a settori dell’economia molto contenuti, che è stato rinnovato il 1° aprile 2026 e che ha previsto gli aumenti retributivi con effetto retroattivo a carattere ordinario e non straordinario. Per il livello F1 l’aumento mensile è pari a 23,76 euro a partire dal 1° gennaio 2024 e 37,02 dal 1° gennaio 2025 e così via. Lo stesso contratto prevede che gli arretrati contrattuali riferiti alle annualità 2024 e 2025 saranno erogate con la mensilità di maggio 2026 secondo le modalità consuete. Proprio questo criterio di riconoscere gli aumenti retributivi, in luogo della somma una tantum, si ritiene consenta l’applicazione del beneficio fiscale, sebbene la distribuzione dell’aumento sia stata disposta in modo retroattivo anziché, più naturalmente, guardando a un periodo futuro.
Fonte: SOLE24ORE