Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3209 del 24 aprile 2026, torna su uno dei profili più discussi dell’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, ossia se se il cosiddetto superminimo possa essere utilizzato per colmare le differenze economiche tra il contratto collettivo nazionale (Ccnl) indicato dalla stazione appaltante e il diverso Ccnl applicato dall’operatore economico. Solo pochi giorni prima, nella Relazione annuale al Parlamento presentata il 21 aprile 2026, l’Anac aveva offerto una lettura articolata dell’articolo 11, ammettendo – in presenza di determinate condizioni e in linea con un orientamento minoritario della magistratura amministrativa – la possibilità per l’operatore economico di dimostrare l’equivalenza delle tutele anche attraverso un trattamento economico integrativo rispetto a quello previsto dal Ccnl applicato. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3209, prende posizione in senso opposto, escludendo, in linea con l’orientamento largamente maggioritario della magistratura amministrativa, che il superminimo possa essere utilizzato per colmare differenze tra contratti collettivi. Nel caso esaminato, relativo all’affidamento di un servizio di asilo nido presso il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la legge di gara individuava il Ccnl cooperative sociali, mentre l’aggiudicataria aveva indicato il Ccnl Aninsei, sostenendo l’equivalenza anche attraverso il riconoscimento di un superminimo. Il Tar Lazio aveva ritenuto non idonea questa soluzione e il Consiglio di Stato conferma la decisione. L’argomentazione del Consiglio di Stato, pur non soffermandosi su tutti i profili che il tema avrebbe potuto sollevare, va nella direzione corretta. Il dato decisivo non è soltanto stabilire se il superminimo sia o meno una voce “fissa”, né leggere l’articolo 11 in una prospettiva di sola tutela del singolo lavoratore, dal momento che la norma svolge anche una funzione pubblicistica di regolazione del mercato e di contrasto al dumping contrattuale. Il punto è chiarire che il giudizio di equivalenza deve restare interno alla comparazione tra Ccnl. Non possono quindi essere valorizzate, per colmare le differenze tra contratti collettivi, voci retributive che non appartengono alla struttura del Ccnl oggetto di verifica, ma derivano da correttivi individuali o aziendali. È questa la lettura più coerente con l’articolo 11 e con l’Allegato I.01: consentire l’applicazione di un diverso contratto collettivo solo quando esso assicuri, in sé, tutele equivalenti. Diversamente, il giudizio di equivalenza cambierebbe natura. Non sarebbe più una comparazione tra sistemi contrattuali, ma una verifica del trattamento economico “di fatto” che l’impresa si impegna a riconoscere ai lavoratori impiegati nell’appalto. Con il rischio di ammettere Ccnl strutturalmente meno protettivi, purché accompagnati da correttivi retributivi costruiti in sede di offerta. La pronuncia si colloca in un orientamento ormai largamente maggioritario della giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio 5364/2026, Tar Lazio 5361/2026, Tar Emilia-Romagna 325/2026, Tar Lazio 22443/2025, Tar Lombardia 3845/2025, Tar Puglia 1461/2025, Tar Toscana 1584/2025, Tar Lazio 12007/2025). La decisione è rilevante anche per la prassi delle stazioni appaltanti. L’articolo 11 non impone all’operatore economico di applicare necessariamente il Ccnl indicato negli atti di gara, ma gli consente di indicarne uno diverso solo se questo garantisce tutele equivalenti. La verifica, dunque, non può essere risolta attraverso una sommatoria di voci retributive aggiuntive, ma deve riguardare esclusivamente il contenuto del contratto collettivo applicato. Il Consiglio di Stato conferma così una lettura di sistema: negli appalti pubblici la concorrenza non può fondarsi sull’utilizzo di contratti collettivi meno protettivi, successivamente corretti con superminimi o altri trattamenti aggiuntivi. Con questa pronuncia il contrasto interpretativo tra giudici amministrativi e Autorità indipendente (si veda già la delibera 437 dell’11 novembre 2025) viene definitivamente chiuso, in conformità alla lettera e alla ratio della legge: l’equivalenza deve essere rigorosamente valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica delle tutele effettivamente garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro. Una distinzione che, nel mercato degli appalti pubblici, incide direttamente sui delicati equilibri tra principi e valori costituzionali come la libertà d’impresa e la tutela del lavoratore che certo non ammette l’impiego di risorse pubbliche (nel solo 2025 ben 287.421 appalti pubblici per un valore complessivo di 309,7 miliardi) per legittimare, anche solo indirettamente, sistemi contrattuali in dumping posto che il ricorso al superminimo conferma lo scostamento sostanziale e formale tra i Ccnl oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.
Fonte: SOLE24ORE