Il Consiglio di Stato, con due sentenze “gemelle” (n. 2908/2026 e n. 2909/2026), pubblicate entrambe il 12 aprile 2026, ha ribadito il principio secondo cui il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute è escluso qualora la mancata fruizione sia riconducibile a una scelta o ad una condotta colpevole del lavoratore. In entrambi i casi il Consiglio ha negato la monetizzazione, sottolineando come il diritto al compenso sorga solo quando il mancato godimento non sia in alcun modo imputabile al dipendente. I casi affrontati e le pronunce di merito sottostanti.
Nel caso oggetto della sentenza n. 2908/2026: un militare della Guardia di Finanza, prossimo al collocamento in quiescenza per limiti di età, veniva colpito da un'infermità che lo costringeva all'aspettativa negli ultimi mesi di servizio. Al momento della richiesta di aspettativa per infermità, il militare dichiarava espressamente di non voler convertire i giorni di licenza ordinaria residua in licenza straordinaria di convalescenza, come previsto dall’art. 905 c. 2 del Codice dell’Ordinamento Militare. Una volta cessato il servizio, il lavoratore chiedeva la monetizzazione delle ferie non godute. L’amministrazione respingeva la richiesta, ritenendo che la mancata fruizione fosse dipesa da una “libera e legittima scelta” del militare. Il TAR Lazio respingeva il ricorso di primo grado, e la decisione veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
Anche la vicenda oggetto della sentenza n. 2909/2026 riguarda un militare della Guardia di Finanza che veniva prima sospeso dall’impiego per un mese a seguito di un procedimento disciplinare e, successivamente, collocato in aspettativa per motivi di salute. Infine, veniva destituito con la sanzione della perdita del grado per rimozione a causa di condotte incompatibili con lo status di militare, provvedimento poi confermato in via definitiva in sede giurisdizionale. A seguito della cessazione del rapporto, il militare chiedeva la monetizzazione delle ferie maturate e non godute negli anni precedenti la rimozione. L'amministrazione negava il compenso, sostenendo che la mancata fruizione fosse una conseguenza diretta del provvedimento espulsivo, e quindi imputabile alla condotta del dipendente. Anche in questo caso, il TAR Piemonte respingeva il ricorso, portando la questione all’attenzione del Consiglio di Stato. L’indennità sostitutiva delle ferie: inquadramento generale.
Come noto, l’istituto delle ferie è un diritto fondamentale del lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e alla cura delle relazioni familiari e sociali. Tale diritto è sancito a livello costituzionale dall'art. 36 c. 3, che, come ricordato anche dalle sentenze in commento, viene qualificato come irrinunciabile. La disciplina è poi dettagliata dall'art. 2109 c.c. e dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003, che stabilisce un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali e pone un divieto generale di monetizzazione, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel settore del pubblico impiego, l’art. 5 c. 8 DL 95/2012 ha introdotto un divieto ancora più stringente, stabilendo che “le ferie (…) non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, anche in caso di cessazione del rapporto per mobilità, dimissioni, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Tuttavia, la giurisprudenza, sia nazionale che europea, ha interpretato tale divieto in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (da ultimo con la sentenza del 18 gennaio 2024, C-218/22, Comune di Copertino) hanno chiarito che il divieto di monetizzazione non può operare quando la mancata fruizione delle ferie non è imputabile al lavoratore, come nei casi di malattia, infortunio o altre cause indipendenti dalla sua volontà. Il diritto all'indennità sostitutiva sorge, quindi, solo quando il godimento effettivo del riposo è reso impossibile da eventi non prevedibili e non controllabili dal dipendente. L’orientamento del Consiglio di Stato: l’imputabilità della mancata fruizione come discrimine per la monetizzazione.
Le due sentenze in commento si inseriscono perfettamente in questo solco interpretativo, applicando il principio di imputabilità a due diverse fattispecie concrete e giungendo alla medesima conclusione negativa per i ricorrenti. Nel caso della sentenza n. 2908/2026, il Consiglio di Stato ha qualificato la mancata fruizione delle ferie come conseguenza di una “scelta libera e consapevole” del lavoratore. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che il militare, pur essendo a conoscenza dell'imminente pensionamento, abbia esplicitamente rinunciato alla possibilità, offertagli dalla normativa di settore (art. 905 c. 2 COM), di convertire la licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza. Tale scelta ha mantenuto intatta la possibilità teorica di fruire delle ferie al termine della malattia, ma ha anche posto il rischio, concretizzatosi, di non poterle godere prima della quiescenza. Il Consiglio di Stato ha affermato che “il mancato godimento delle ferie è dunque ascrivibile a una scelta libera e consapevole dell’interessato – e non all’amministrazione ovvero ad altre cause a lui non imputabili – pertanto non può essere riconosciuto alcun diritto all’indennità sostitutiva”. Nel caso della sentenza n. 2909/2026, la mancata fruizione è stata ricondotta alla condotta colpevole del dipendente, che ha portato alla sanzione espulsiva. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro non fosse un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, ma la diretta conseguenza dei suoi illeciti disciplinari. La Corte ha sottolineato che, se il militare non avesse tenuto i comportamenti sanzionati, avrebbe potuto rientrare in servizio dopo la malattia e godere regolarmente delle ferie maturate. La cessazione del rapporto, essendo imputabile al lavoratore, interrompe il nesso causale che potrebbe altrimenti giustificare la monetizzazione. Di seguito il passaggio motivazionale della nella sentenza: “Ne deriva che, se questi non avesse tenuto i comportamenti che l’amministrazione gli ha contestato, sarebbe potuto rimanere in servizio e avrebbe goduto della licenza ordinaria al termine del periodo di malattia. Il mancato godimento delle ferie non può dunque dirsi imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, pertanto non può essere riconosciuto alcun diritto all’indennità sostitutiva”. In conclusione, entrambe le pronunce confermano che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non è automatico, ma sorge solo come extrema ratio per tutelare il lavoratore incolpevole. Laddove la mancata fruizione derivi da una scelta volontaria o da una condotta sanzionata, il lavoratore si assume le conseguenze della propria decisione o del proprio comportamento, perdendo il diritto a qualsiasi compensazione economica per il riposo non goduto.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL