Danno da super lavoro e prova
- 3 Dicembre 2022
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Un lavoratore che chiede il risarcimento per i danni dovuti a ritmi di lavoro eccessivi deve provare l'effettivo svolgimento della prestazione oltre i limiti della normale tollerabilità e il collegamento tra questi ritmi e il danno alla salute; spetta invece al datore di lavoro l'onere di dimostrare che la prestazione si è svolta entro limiti sostenibili. Con questo principio di diritto la Corte di cassazione (sentenza 34968 del 28 novembre 2022) fa ordine sui criteri da applicare nei casi in cui un comportamento illecito del datore di lavoro causa un danno al dipendente. La Cassazione, parte dalla considerazione che l'azione del lavoratore rientra nella responsabilità contrattuale, legata all'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo, fissato dall'articolo 2087 del Codice civile, di garantire condizioni di lavoro idonee a preservare la salute degli addetti. Il lavoratore che agisca in base a tale norma, prosegue la sentenza, ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, ma tale onere va calibrato rispetto ai casi in cui si verifica un “superlavoro” e in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione. Quando si persegue un risarcimento che derivi dall'attività lavorativa, quello che viene addotto è l'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di un pregiudizio eccedente l'usura psicofisica connaturata all'esecuzione di quell'attività.In tale contesto, conclude la Corte, un lavoratore che promuove azione di risarcimento del danno secondo l'articolo 2087 del Codice civile, lamentando di aver dovuto accettare un'attività eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, è tenuto solo ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro così svolto e il danno. Una volta assolto questo onere, spetta al datore, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività di lavoro sia condotta con modalità che non recano pregiudizio all'integrità fisica e alla personalità morale del dipendente, il compito di dimostrare che la prestazione si è svolta normalmente, con modalità tollerabili, tenuto conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.