Legittimo il licenziamento della lavoratrice negligente che non individua una frode informatica
- 24 Aprile 2026
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 febbraio 2026, n. 3263, ha ritenuto che, in tema di licenziamento disciplinare per giusta causa, la valutazione della gravità della condotta del lavoratore va commisurata alle specifiche mansioni affidate e al grado di diligenza ordinariamente richiesto per il loro espletamento: ne consegue che la mancata adozione, da parte del dipendente addetto alla contabilità, delle elementari cautele di verifica dell’autenticità di una comunicazione di pagamento, pur in presenza di evidenti anomalie nel contenuto della stessa e di un avviso preventivo da parte del datore di lavoro, con la conseguenza di esporre il datore al danno patrimoniale di una frode informatica, integra grave negligenza proporzionalmente sanzionabile con il licenziamento, non potendo la mancata formazione anti-phishing valere a escludere o attenuare la responsabilità disciplinare quando il comportamento dovuto rientri nei canoni dell’ordinaria diligenza professionale. La Corte di Cassazione, nella decisione in commento, ha affermato la legittimità del licenziamento della dipendente che, a causa di scarsa diligenza nell’espletamento delle proprie mansioni, non era riuscita a individuare una frode informatica. La lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatole per avere disposto, senza effettuare le dovute verifiche, un pagamento di 15.000 euro su richiesta pervenuta mediante una maildi apparente provenienza aziendale, rivelatasi poi una truffa. La ricorrente, in particolare, contestava la legittimità del licenziamento, deducendo, tra i motivi di ricorso, l’assenza di un’adeguata formazione in materia di prevenzione e contrasto delle frodi informatiche. La Suprema Corte ha ritenuto che il dipendente adibito a mansioni particolarmente qualificanti sia tenuto ad agire con un grado di accortezza che, secondo i canoni dell’ordinaria diligenza nei rapporti commerciali, impone l’effettuazione delle necessarie verifiche e dei dovuti approfondimenti prima di dare corso ai pagamenti, a prescindere dalla presenza o meno di procedure formative in materia di prevenzione e contrasto delle frodi informatiche. Secondo la Corte, infatti, la lavoratrice, pur in assenza di una specifica formazione in materia di anti-phishing, avrebbe potuto accertare agevolmente la non genuinità delle comunicazioni ricevute, osservando i canoni dell’ordinaria prudenza e diligenza nei rapporti commerciali. I giudici di legittimità hanno, quindi, riconosciuto la grave negligenza della lavoratrice, ravvisando gli estremi per l’irrogazione del licenziamento per giusta causa. Sulla base di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice.