Sostituzione di maternità, l’esonero contributivo può avere durata extra

Sostituzione di maternità, l’esonero contributivo può avere durata extra

  • 22 Aprile 2026
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Prolungando la durata del codice di autorizzazione 9R, l’Inps permetterà alle aziende che occupano meno di 20 addetti di estendere l’esonero previsto per le assunzioni di lavoratori in sostituzione di altri in congedo. Si tratta della possibilità offerta dall’articolo 4 del decreto legislativo 151/2001 (Testo unico maternità e paternità) secondo cui il datore di lavoro può ovviare all’assenza di dipendenti in congedo facendo ricorso a contratti a termine ovvero a lavoratori somministrati. Sul punto, la legge di Bilancio per l’anno in corso ha introdotto una novità consistente nella possibilità di realizzare un affiancamento post rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito. In pratica il datore di lavoro ha la possibilità di prolungare la durata del contratto a termine dopo che la sostituita (o il sostituito) è tornata regolarmente in servizio. L’allungamento del rapporto di lavoro è comunque limitato a un periodo che non può andare oltre il compimento di un anno di età del bambino. La norma offre, ormai da diversi anni, anche un aiuto ai datori di lavoro che presentano un limite dimensionale ridotto, consentendo loro di fruire di uno sgravio contributivo in misura pari al 50 per cento. In genere, in base alla normativa originaria, il rapporto a termine cessa con il rientro della persona sostituita. Come già accennato, tale limitazione è stata superata dalla legge Bilancio 2026 che, di fatto, ha concesso un periodo di ultra attività al contratto termine. L’Inps è intervenuto sull’argomento, con il messaggio 1343/2026. Nel documento l’istituto precisa che la facilitazione contributiva, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in relazione all’ulteriore periodo di affiancamento; ciò anche se i due rapporti di lavoro (quello del sostituto e del sostituito) coesistono. L’estensione della durata di validità del codice di autorizzazione 9R si ottiene a seguito di un’istruttoria ma nel messaggio l’Inps non specifica come si attiva tale istruttoria aggiuntiva. Con molta probabilità si dovrà inoltrare una specifica richiesta attraverso il cassetto bidirezionale ma non è escluso che l’istituto di previdenza immagini che l’azienda debba utilizzare il nuovo servizio denominato “smart task”. Viene ricordato che l’agevolazione potrà prolungarsi a prescindere dall’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni. Infine, appare utile ricordare che quanto sin qui descritto vale anche per le aziende in cui operano lavoratrici autonome che usufruiscono di congedi per maternità. Nel caso, la sostituzione è possibile entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento. Il periodo massimo di durata del contratto a termine è di 12 mesi e si applicano le medesime agevolazioni sopra descritte.

Fonte: SOLE24ORE