Videosorveglianza, l’informativa è sempre necessaria
- 21 Aprile 2026
- Pubblicazioni
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali in base al regolamento Ue 679/2016. Tale trattamento è illecito qualora non sia stata fornita un’idonea informativa, circostanza particolarmente rilevante quando la videosorveglianza riguarda luoghi aperti al pubblico e si traduce in un controllo a distanza dei lavoratori. Così si è pronunciato il Garante della privacy nel provvedimento 167/2026 del 12 marzo che ha riscontrato altre situazioni illegittime che rendono il trattamento invalido e cioè la mancanza dell’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, trattandosi di riprese che controllavano a distanza i lavoratori, nonché la mancanza di credenziali fornite agli addetti per accedere alle immagini. Il provvedimento del Garante si è però concentrato sul primo aspetto, la violazione della mancanza di trasparenza, valutato come grave soprattutto perché si trattava di un pubblico esercizio cioè di ambienti videosorvegliati popolati da parecchi clienti e visitatori. Il secondo aspetto è stato superato invece dalla successiva autorizzazione data dall’Ispettorato del lavoro, secondo l’articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Nel provvedimento, conclusosi con l’emanazione di una sanzione amministrativa, il Garante ha messo in evidenza come l’obbligo di trasparenza necessiti della predisposizione e messa in opera di idonei cartelli informativi, affinché gli interessati siano resi «consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza». Le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento cioè mediante cartelli visibili a tutti, collocati ad altezza delle persone (primo livello) e riguardano le finalità del trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato. Gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Questi ultimi (come indicato nelle linee guida 3/2019), devono essere facilmente accessibili per l’interessato, ad esempio attraverso una pagina informativa completa messa a disposizione in uno luogo centrale (sportello informazioni, reception, cassa, eccetera) o affissi in un luogo di facile accesso, o, infine, contenuti e riscontrabili in un codice QR o in un indirizzo web.
Fonte: SOLE24ORE