Licenziamento illegittimo: il preavviso va comunque pagato

Licenziamento illegittimo: il preavviso va comunque pagato

  • 21 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
La Corte d’Appello di Milano con la sent. n. 396/2026, del 3 aprile 2026" ha ribadito la piena cumulabilità tra l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo e l'indennità sostitutiva del preavviso. Il principio si fonda sulla distinta funzione delle due tutele. L'indennità risarcitoria, prevista ad dall'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 o dall'art. 18, comma 5, della L. 300/1970, sanziona l'illegittimità del recesso per assenza di giusta causa. L'indennità sostitutiva del preavviso, invece, compensa il lavoratore per la mancata concessione del termine utile a reperire una nuova occupazione, a fronte di un recesso "in tronco" non giustificato. La Cassazione ha chiarito che sarebbe incongruo sanzionare allo stesso modo un licenziamento ingiustificato con preavviso e uno intimato in tronco. Questa cumulabilità opera in tutti i casi in cui il licenziamento, seppur illegittimo, produce l'effetto di risolvere il rapporto di lavoro (c.d. tutela obbligatoria o indennitaria). Al contrario, l'indennità di preavviso è incompatibile con la tutela reintegratoria (c.d. tutela reale), poiché in tal caso il rapporto di lavoro viene ripristinato come se non fosse mai stato interrotto, annullando il presupposto stesso del preavviso. La decisione ribadisce che, se il recesso immediato è illegittimo, il diritto al preavviso non viene assorbito dalla tutela risarcitoria, ma si aggiunge ad essa.